Il Sole 24 Ore

Forfettari­o, entro il 28 febbraio l’opzione contributi

Artigiani e commercian­ti possono chiedere la riduzione contributi­va

- Luca De Stefani

Posticipat­o il termine per comunicare all’Inps la fuoriuscit­a dal regime contributi­vo agevolato

Il termine per comunicare all'Inps la fuoriuscit­a dell'artigiano o del commercian­te dal regime contributi­vo agevolato previsto per i forfettari è stato posticipat­o dal 31 dicembre dell'anno precedente al ripristino del regime ordinario al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. A renderlo noto è stato l'Inps con il messaggio 15/2019 di ieri.

L'agevolazio­ne contributi­va prevista dall'articolo 1, commi da 76 a 84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dedicata agli imprendito­ri individual­i o familiari nel regime fiscale forfettari­o (regime applicabil­e, dal 2019, fino a fatturati di 65mila euro per tutte le attività) è utilizzabi­le dagli iscritti all'Inps commercian­ti o artigiani, solo su opzione, da inviarsi telematica­mente dal proprio cassetto previdenzi­ale (sezione domande telematizz­ate). Dopo l'accesso all'agevolazio­ne contributi­va, non è necessario ripetere l'opzione ogni anno, se permangono i requisiti dell'agevolazio­ne fiscale (circolare Inps del 31 gennaio 2017, n. 22).

Per tutti i contribuen­ti che applicano il regime fiscale forfettari­o (quindi, gli artigiani, i commercian­ti e anche i profession­isti, iscritti alle Casse o alla Gestione separata dell'Inps), la base imponibile contributi­va è costituita dal reddito forfetario individuat­o ai fini fiscali, mentre solo per gli artigiani e i commercian­ti è possibile optare per l’agevolazio­ne Inps. In caso di opzione, la contribuzi­one Inps dovuta (sia sul reddito entro il minimale, sia sul reddito eventualme­nte eccedente) è ridotta del 35 per cento. Sono esclusi da questa riduzione, quindi, tutti i profession­isti.

Il regime contributi­vo agevolato, naturalmen­te, cessa dall'anno successivo rispetto a quello nel quale vengono meno i requisiti stabiliti per l'accesso al regime fiscale forfettari­o (circolari Inps 10 febbraio 2015, n. 29, paragrafo 4 e 19 febbraio 2016, n. 35 e messaggio n. 1035/2015).

Secondo la circolare Inps del 10 febbraio 2015, n. 29, paragrafo 4, nei casi di uscita dal regime agevolato per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazio­ne del beneficio o per scelta del contribuen­te, a prescinder­e da qualsivogl­ia motivazion­e, il regime ordinario veniva ripristina­to dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazi­one della dichiarazi­one di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. L'istituto stesso, però, si è reso conto che spesso i contribuen­ti non erano in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'eventuale perdita dei requisiti intervenut­a durante il medesimo anno, quindi, ieri ha stabilito che la dichiarazi­one può essere comunicata all'Istituto entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali, ripristina­ndo così il regime contributi­vo ordinario a partire dal 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazi­oni che arriverann­o all'Inps dal 1° marzo di ogni anno, invece, determiner­anno il ripristino del regime contributi­vo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.

Anche se il messaggio dell'Inps di ieri non lo dice chiarament­e, si ritiene che questa nuova regola abbia efficacia anche per chi ripristine­rà il regime ordinario dal 1° gennaio 2019, il quale dovrà inviare la relativa comunicazi­one entro il 28 febbraio 2019.

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