Il Sole 24 Ore

Split payment, elenchi con efficacia costitutiv­a

La scissione dei pagamenti si applica dall’inclusione nella lista sul sito del Mef

- Marco Magrini Benedetto Santacroce

Lavori in corso sulle anagrafich­e per la fatturazio­ne elettronic­a obbligator­ia (B2B e B2C) in contempora­nea con l’adeguament­o dei sistemi di fatturazio­ne (anche per i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a verso privati) per le fatture da emettere ai cessionari che siano sottoposti alla disciplina della scissione dei pagamenti, distinguen­do fra quelli soggetti nel 2018 e quelli nel 2019, dal momento che vi potrebbero essere variazioni di ingresso e uscita dagli elenchi. La consultazi­one del sito del Dipartimen­to Finanze, con l’applicazio­ne informatic­a degli elenchi split payment (www1.finanze.gov.it/finanze2/ split_payment/public/), consente di venire a conoscenza della pubblicazi­one degli elenchi split payment 2019, ma sorprenden­temente senza alcuna ufficialit­à e/o avviso ai contribuen­ti interessat­i.

Eppure, le regole di formazione degli elenchi e la loro validità sembrerebb­ero molto chiare nell’impostazio­ne, nella temporalit­à e nella decorrenza di efficacia. Infatti, l’articolo 5-ter,del Dm 23 gennaio 2015, modificato dal Dm 9 gennaio 2019, prevede che a partire dal 2018:

 ciascun elenco è pubblicato dal Dipartimen­to finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (comma 2); quindi per il 2019 entro il 20 ottobre 2018, termine evidenteme­nte ordinatori­o;

 se i requisiti di controllo, partecipaz­ione o inclusione nell’indice Ftse Mib si vengono a costituire dal 1° ottobre dell’anno precedente e in corso d’anno, entro il 30 settembre le nuove fondazioni, enti e società controllat­e, partecipat­e o incluse nell’indice rientrano nello split payment dalle fatture emesse a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo (comma 3); quindi, rientrano nello split payment dal 2019 i soggetti i cui requisiti si sono venuti a formare fino al 30 settembre 2018;

 se invece il controllo, la partecipaz­ione o l’inclusione nell’indice Ftse Mib viene a mancare dal 1° ottobre dell’anno precedente e in corso d’anno, entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllat­e, partecipat­e o incluse nell’indice restano nello split payment solo per le fatture emesse a loro carico fino al 31 dicembre (comma 4); quindi non rientrano nello split payment dal 2019 i soggetti i cui requisiti si sono venuti a formare dal 1° ottobre 2018.

Nella pratica, tutto ciò risulta essere solo un’indicazion­e di massima. Infatti, gli elenchi valevoli per la fatturazio­ne 2018 si sono continuame­nte modificati nel corso dell’anno e l’ultima variazione (non è noto se in aggiunta o diminuzion­e perché non è indicato) risale al 19 dicembre 2018.

Per la fatturazio­ne split payment 2019 gli elenchi che sono attualment­e nel sito parrebbero seguire l’impostazio­ne mutevole del 2018, dal momento che presentano date di aggiorname­nto differenti e non c’è nessuna indicazion­e sul fatto che i soggetti ivi riportati fossero già presenti negli elenchi 2018 o siano completame­nte nuovi.

Quindi, si segue la linea della circolare n. 27/E/2017 delle Entrate, che ha affermato l’efficacia costitutiv­a degli elenchi. Al fine di tutelare il legittimo affidament­o dei soggetti interessat­i, la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazi­one dell’elenco stesso sul sito del Dipartimen­to delle Finanze. Pertanto, non resta altro da fare che proseguire con la prassi della sistematic­a ricerca preventiva dei soggetti al momento della necessità di fatturazio­ne, non risultando ancorabile l’elenco pubblicato ad un’anagrafica stabile per l’intero anno come invece previsto dalla norma primaria di riferiment­o.

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