Il sindaco deve «controllare» i comunicati al mercato
Andava segnalata a Consob la nota stampa sui bond non esaminata dal Cda
Il comunicato stampa sul bond convertendo da 1,3 miliardi emesso da Telecom finanza nel 2013, e garantito da Telecom doveva essere sottoposto all’attenzione del Cda. E, del mancato “esame”, andava informata la Consob.
La Cassazione (sentenza 5) conferma la sanzione Consob nei confronti di un componente del collegio sindacale per non aver vigilato sulla mancata approvazione da parte del board del comunicato relativo al convertendo, inserito nel piano 20142016 di rafforzamento patrimoniale di circa 4 miliardi di euro che prevedeva anche la cessione di Telecom Argentina, delle torri e dei multiplex .
Una violazione negata dal ricorrente, secondo il quale l’obbligo di approvazione formale da parte del Cda era previsto da un regolamento interno alla società: disposizione non attinente al governo della società. Non ci sarebbe stata, dunque, né omessa vigilanza sulla governance, né la violazione di una norma di condotta dettata da un codice di autodisciplina. La regola violata non poteva comunque incidere sul contenuto dell’atto del procedimento. La responsabilità andava quindi esclusa, analogamente a quanto avviene in caso di omessa informazione del paziente, se non incide sul trattamento sanitario e non si dimostra che il paziente, avendola ricevuta, avrebbe scelto un’altra cura. Ma il paragone sanitario non regge. Per la Cassazione le norme interne, dal momento della loro adozione comunicata al mercato, vanno rispettate. Anche quando sono più stringenti rispetto a quelle di portata generale, perché dimostrano la scelta di una volontaria autolimitazione da parte dell’operatore del mercato. Tornando in campo “medico”, la Suprema corte precisa che il camice bianco è tenuto a dimostrare che la sua omissione non ha in concreto inciso sul trattamento: prova che nello specifico è mancata. L’omesso esame era in contrasto con la procedura interna a Telecom sulla gestione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.
Non passa la censura sull’obbligo di segnalazione della Consob. Che, per la difesa, riguarderebbe, solo le irregolarità che impattano sul corretto funzionamento del mercato finanziario e non le violazioni delle procedure interne. Anche in questo caso il ricorrente si gioca un paragone con l’articolo 155 comma 2 del Tuf, che obbliga la società di revisione a comunicare alla Consob solo le irregolarità e gli illeciti con effetto sul bilancio della controllata. Ma ancora una volta l’accostamento non convince. Il contenuto del controllo affidato alla società di revisione è limitato, in sostanza, al bilancio. Più incisivo il ruolo del collegio sindacale, che deve monitorare sulla corretta gestione della società anche rispetto alla coerenza delle scelte gestionali con lo scopo sociale. I giudici confermano la sanzione di 55mila euro: 30 mila per l’inadeguata vigilanza e 25mila per l’omessa informazione.