Il Sole 24 Ore

Più vincoli per i risarcimen­ti

Da valutare la condotta del datore e l’adozione di misure di sicurezza

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Alla revisione tariffaria, dal 2019 si accompagna­no modifiche sia alla disciplina sulla tutela assicurati­va Inail, sia al livello dei premi, in quest’ultimo caso con riferiment­o ad alcuni settori.

Il comma 1126 della legge 145/2018 in tema di responsabi­lità civile precisa che occorre tener conto di tutte le prestazion­i derivanti dalla tutela, comprese le indennità relative al danno biologico, ai fini di:

 determinar­e l’importo (del danno) che eventualme­nte ecceda il valore globale, nei casi in cui, in base alla normativa, sussista la responsabi­lità civile del datore di lavoro al risarcimen­to di tale quota ulteriore;  determinar­e l’importo che l’impresa assicurati­va - nell’ambito dell’assicurazi­one obbligator­ia per i veicoli a motore e i natanti - deve accantonar­e prima di procedere alla liquidazio­ne del danno.

Si tratta di modifiche apportate in parallelo agli articoli 10 e 11 del Testo unico 1124/1965 e all’articolo 142, comma 2, del decreto legislativ­o 209/2005.

In particolar­e nell’articolo 11 del Testo unico viene inserito il principio secondo cui, nella determinaz­ione dell’importo dovuto dal datore (e che l’Inail deve anticipare) nei casi in cui, in base alla normativa, quest’ultimo sia responsabi­le civilmente al risarcimen­to di una quota ulteriore rispetto alla prestazion­i Inail, il giudice può procedere a una riduzione del dovuto tenendo conto della condotta precedente e successiva all’evento lesivo e dell’eventuale adozione di efficaci misure per il migliorame­nto dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. In secondo luogo, la norma prevede che si possa tenere conto anche del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabi­le.

Con riferiment­o all’infortunio mortale, la norma concerne i requisiti per la rendita Inail in favore degli ascendenti (o dei genitori adottanti) viventi e a carico del defunto e in favore dei fratelli e sorelle conviventi e a carico del medesimo. La vecchia norma prevede, solo con riferiment­o agli ascendenti, che la vivenza a carico sia provata qualora risulti che essi si trovino senza mezzi di sussistenz­a autonomi sufficient­i e sempre che al loro mantenimen­to concorress­e in modo efficiente il defunto. La legge 145 sopprime tale norma, ponendo un requisito reddituale come prova della vivenza a carico del defunto sia per gli ascendenti, sia per i fratelli e sorelle. Si ricorda che ai soggetti in esame è riconosciu­ta la rendita solo in mancanza di coniuge e figli superstiti aventi diritto.

Modificata anche l’entità dell’assegno (funerario) una tantum attribuito - in aggiunta alla rendita Inail - al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi i requisiti per la rendita Inail. La legge 145 porta l’assegno da 516,46 a 10mila euro e sopprime la condizione della sussistenz­a dei requisiti per la rendita Inail ai fini del riconoscim­ento dell’assegno una tantum ai figli, agli ascendenti ed ai fratelli e sorelle.

Viene soppresso il premio supplement­are silicosi dovuto da alcuni datori in relazione all’incidenza delle retribuzio­ni concernent­i gli operai esposti a inalazioni di silice libera o di amianto in determinat­e concentraz­ioni.

I premi Inail vengono esclusi dall’ambito di applicazio­ne delle riduzioni contributi­ve relative al settore edile e, da ultimo, viene ridotto dal 130 al 110 per mille il tasso massimo applicabil­e al valore di base del premio Inail per le lavorazion­i più pericolose.

Il premio silicosi per operai esposti a inalazione di silice libera o amianto viene eliminato

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