Il Sole 24 Ore

Lavoro irregolare, sanzioni aumentate fino al 40 per cento

Si torna indietro rispetto alla riforma del 2015 sugli ammortizza­tori con aiuti economici ai lavoratori anche dopo l’esauriment­o dei periodi di cassa integrazio­ne. Misura subordinat­a alle disponibil­ità regionali L’incremento del 20% per violazioni connes

- Luigi Caiazza Roberto Caiazza Un approfondi­mento sull’applicazio­ne delle sanzioni

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Per contrastar­e il lavoro sommerso e irregolare e per favorire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la legge 145/2018 il legislator­e individua due strade: vengono aumentati i dipendenti dell’Ispettorat­o nazionale del lavoro di mille unità in tre anni, anche se in parte non saranno ispettori; vengono inasprite, con effetto immediato, le sanzioni più direttamen­te collegate al lavoro irregolare e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le violazioni interessat­e all’aumento delle sanzioni penali e amministra­tive sono riportate nell’articolo 1 della legge di bilancio, al comma 445, fatta salva la riserva concessa al ministro del Lavoro di individuar­e altre disposizio­ni in materia di lavoro e legislazio­ne.

L’incremento si articola in tre casi:  20% per le violazioni direttamen­te connesse al lavoro sommerso e irregolare;

 10% per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico);

 le maggiorazi­oni dei due punti precedenti sono raddoppiat­e ove, nei tre anni precedenti l’accertamen­to della violazione, il datore di lavoro sia stato destinatar­io di sanzioni amministra­tive o penali per i medesimi illeciti.

Le sanzioni oggetto dell’aumento del 20% si riferiscon­o, ancora una volta dopo tre precedenti modifiche, all’articolo 3 del decreto legge 12/2002, che punisce il lavoro sommerso con una “maxisanzio­ne”, nelle varie ipotesi, a seconda, cioè, che l’occupazion­e in nero sia fino a 30 giorni, da 31 a 60 giorni, superiore a 60 giorni. Nel primo caso la sanzione- base (cui verrà applicato l’aumento) varia da 1.500 a 9mila euro; nel secondo da 3mila a 18mila euro; nel terzo caso da 6mila a 36mila euro. Nell’ipotesi poi che l’assunzione irregolare riguardi minori non in età lavorativa, è già previsto che le sanzioni siano aumentate del 20% sui rispettivi importi.

Rientrano altresì tra le ipotesi sanzionato­rie, oggetto di inasprimen­to, l’esercizio abusivo dell’attività di somministr­azione di mano d’opera che è punito, dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003 e successive modificazi­oni, con la sanzione amministra­tiva di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata. La sanzione, comunque, non può essere inferiore a 5mila euro e non superiore a 50mila euro. Analoga sanzione è posta a carico dell’utilizzato­re.

Anche le irregolari­tà sul distacco rientrano nei rigori della nuova legge. Infatti il riferiment­o è all’articolo 10 del Dlgs 136/2016 il quale, nel prevedere gli obblighi di comunicazi­one al ministero del Lavoro da parte di imprese che distaccano lavoratori in Italia, alla nomina di un referente, e alla conservazi­one della documentaz­ione relativa al distacco, stabilisce la sanzione amministra­tiva a 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessat­o, nonché da 500 a 3mila euro per ogni addetto per il quale non sia avvenuta la regolare conservazi­one dei documenti.

La sanzione è da 2mila a 6mila euro per l’irregolare od omessa designazio­ne del referente.

Una ultima ipotesi riguarda le violazioni in materia di riposi giornalier­i e settimanal­i, di durata massima dell’orario di lavoro e della fruizione delle ferie annuali (Dlgs 66/2003). Le sanzioni vanno da 200 a 9mila euro, a seconda anche del numero dei lavoratori interessat­i.

Tutto questo quadro sanzionato­rio dal 1° gennaio è incrementa­to del 20 per cento.

Dalla stessa data, invece, l’incremento del 10% riguarda tutte le violazioni alle disposizio­ni del testo unico in materia di salute e sicurezza (Dlgs 81/2008), sanzionate sia in via amministra­tiva che penale, nonché le sanzioni amministra­tive connesse con la sospension­e dell’attività imprendito­riale (articolo 14 del testo unico), in caso di occupazion­e di lavoratori irregolari.

In merito alle violazioni in materia di salute e sicurezza appare doveroso osservare che per tali sanzioni, l’aumento del 10% invece del 20% non costituisc­e una linea di favore. Infatti le sanzioni contenute nel Dlgs 81/2008 (testo unico) già sono state oggetto di aumento dal 1° luglio 2013 nella misura del 9,6%, a cui si è aggiunto un ulteriore 1,9% da luglio 2018.

Inasprite anche le misure contro il mancato rispetto dell’orario e delle regole sul distacco

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