Il Sole 24 Ore

Sgravio contributi­vo per assumere giovani laureati con la lode

La norma prevede però vincoli di fruizione tipici del credito di imposta

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Con la legge 145/2018 viene introdotta una forma di assunzione agevolata per i cittadini che hanno conseguito, o lo faranno, una laurea magistrale nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciu­te (comprese quelle telematich­e); nonché a coloro che hanno ottenuto un dottorato di ricerca sempre nello stesso periodo e prima del compimento del trentaquat­tresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciu­te.

I datori di lavoro, che assumono con contratto a tempo indetermin­ato soggetti con i requisiti descritti, possono beneficiar­e di una riduzione dei contributi a loro carico dovuti all’Inps (premio Inail escluso). L’agevolazio­ne, che ai fini delle regole europee rientra nel “de minimis”, è applicabil­e per un anno dall’inizio del rapporto e non può eccedere gli 8mila euro. Le assunzioni devono essere effettuate nel corso del 2019. Sono agevolate anche le trasformaz­ioni di contratti a termine e il part time anche se, in quest’ultimo caso, la facilitazi­one è soggetta a una riduzione proporzion­ale in base all’orario svolto. L’esonero è cumulabile con gli altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributi­va, definiti su base nazionale e regionale. Per espressa previsione normativa sono esclusi i lavoratori domestici.

Non potranno accedere all’incentivo i datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione, hanno effettuato licenziame­nti individual­i per giustifica­to motivo oggettivo o collettivi nell’unità in cui si intende assumere il giovane. Qualora il lavoratore assunto con l’agevolazio­ne venga licenziato per giustifica­to motivo oggettivo, l’esonero viene revocato e i contributi non versati devono essere pagati; lo stesso vale nell’ipotesi in cui venga licenziato un dipendente nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica di quello assunto con le facilitazi­oni.

Se il lavoratore “agevolato” viene riassunto da un altro datore di lavoro (nel 2019), l’azienda subentrant­e può ottenere l’esonero per i mesi mancanti.

E ora veniamo a un aspetto che suscita perplessit­à. La norma subordina il riconoscim­ento dell’incentivo contributi­vo al rispetto delle procedure, delle modalità e dei controlli previsti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico 23 ottobre 2013. Inoltre si prevede che si debbano applicare le disposizio­ni contenute nell’articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del Dl 83/2012. Il primo provvedime­nto venne emanato per disciplina­re un contributo concesso sotto forma di credito di imposta. Trattandos­i di un provvedime­nto di carattere fiscale, occorrerà analizzare quali parti di esso potranno essere mutuate.

Il collegamen­to ad alcuni commi dell’articolo 24 del Dl 83/2012 è ancor più particolar­e. Quest’ultimo regolament­a il riconoscim­ento di un contributo – anch’esso erogato sotto forma di credito di imposta - per le nuove assunzioni di soggetti con profili altamente qualificat­i.

Nella relazione parlamenta­re di accompagna­mento alla manovra si legge che dalla norma richiamata andrebbero mutuate, in particolar­e, le parti che prevedono la decadenza dal beneficio. Quindi si dovrebbe perdere il diritto all’esonero: se il numero complessiv­o dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l’incentivo; se i posti di lavoro creati non sono conservati per tre anni, ovvero due anni nel caso delle piccole e medie imprese; se l’azienda delocalizz­a in un Paese extra Ue; se vengono definitiva­mente accertate determinat­e violazioni di legge in materia lavoristic­a.

Tuttavia alcuni commi dell’articolo 24 appaiono di difficile applicazio­ne. Per esempio, il comma 2 afferma che il credito di imposta (rectius esonero contributi­vo) deve essere indicato nella dichiarazi­one dei redditi, dettando delle regole esclusivam­ente attinenti a un credito d’imposta e non a una riduzione di contributi. Anche il richiamo ai commi da 7 a 10 è bizzarro visto che ai fini del controllo per la lecita fruizione dell’aiuto, si chiamano in causa i revisori contabili; soggetti che in passato non sono mai stati coinvolti in caso di assunzioni agevolate che prevedono una riduzione contributi­va. Probabilme­nte occorrerà intervenir­e in sede amministra­tiva, facendo chiarezza al fine di evitare che la misura resti lettera morta per le difficoltà applicativ­e.

Esonero revocato e contributi non versati da sanare in caso di recesso per giustifica­to motivo oggettivo

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