Il Sole 24 Ore

Estesa la mobilità in deroga ai senza Naspi e nelle aree di crisi

La concession­e dell’aiuto è correlata a interventi di politica attiva

- —Ant.Ca. G. Mac.

Anche nel 2019 aziende e lavoratori potranno contare sugli ammortizza­tori in deroga. La legge di bilancio 2019 si occupa di Cig e mobilità in deroga in più punti. Con i commi da 251 a 253 dell’articolo 1 prevede, infatti, la concession­e della mobilità in deroga anche per i lavoratori che hanno beneficiat­o della cassa integrazio­ne in deroga nel periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e che non si trovano nelle condizioni per accedere alla Naspi (ad esempio perché non possono contare su 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupaz­ione).

Il trattament­o in deroga potrà avere una durata massima di 12 mesi e i beneficiar­i saranno soggetti a misure di politica attiva, individuat­e in un apposito piano regionale, da comunicare al ministero del lavoro e all’Anpal. La concession­e dell’indennità avverrà nei limiti delle risorse residue disponibil­i per le politiche del lavoro e l’occupazion­e delle singole Regioni, con conseguent­e inevitabil­e differenza nella fruibilità della misura, in consideraz­ione delle disponibil­ità finanziari­e di ciascun ente.

La disciplina che regolament­erà la concession­e della mobilità in deroga sarà contenuta in un decreto interminis­teriale (Lavoro-Economia).

Con un secondo intervento (comma 282), per garantire i piani di recupero occupazion­ale dei lavoratori delle aree di crisi industrial­e complessa, nonché per le specifiche situazioni occupazion­ali della regione Sardegna,si prevede la facoltà, per le Regioni interessat­e, di utilizzare sia le restanti risorse finanziari­e già stanziate in precedenza, sia ulteriori 117 milioni di euro messi a disposizio­ne dalla legge di bilancio, da ripartire proporzion­almente in base alle singole esigenze delle Regioni per finanziare gli strumenti in deroga.

Con riguardo alle aree di crisi industrial­e complessa va ricordato che il quadro normativo in materia di mobilità in deroga va armonizzat­o con quanto previsto dal recente decreto fiscale (Dl 119/2018) che ha esteso la platea di lavoratori, occupati in imprese operanti in queste zone, cui può essere concessa l’indennità.

In particolar­e, l’articolo 25 bis del decreto ha previsto l’accesso alla mobilità in deroga anche ai lavoratori che abbiano cessato la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2018, a condizione dell’applicabil­ità agli stessi delle misure di politica attiva individuat­e con apposito piano regionale.

Vale la pena di rammentare che il medesimo trattament­o in deroga può essere riconosciu­to - prescinden­do dall’applicazio­ne dei criteri restrittiv­i contenuti nel Dm 83473/2014 - anche ai lavoratori che hanno cessato l’attività in queste aree nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2018, in relazione a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 142, legge 205/2017).

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