Pensione di vecchiaia a 67 anni Per le donne l’opzione-contributivo
Nel Dl nessuna novità per il trattamento basato sull’età anagrafica
I requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia continueranno ad essere adeguati agli incrementi legati alla speranza di vita. Pertanto, nel biennio 2019/2020, saranno necessari 67 anni di età. La bozza del decreto legge prevede ulteriori modalità di pensionamento anticipato, tralasciando la prestazione di vecchiaia.
L’accesso rimane comunque subordinato al perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione pari ad almeno venti anni. Continuerà a trovare applicazione la deroga contenuta nella riforma Amato (Dlgs 503/1992), per cui sarà consentito l’accesso anche con soli quindici anni di contributi, a condizione che tale anzianità si collochi complessivamente entro il 31 dicembre 1992. Se la disapplicazione alla speranza di vita fosse stata estesa anche alla pensione di vecchiaia, sarebbero stati sufficienti 66 anni e sette mesi di età.
Il conseguimento della pensione di vecchiaia opera a condizione che sia cessata l’attività lavorativa dipendente e la rendita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti. Per gli iscritti alle gestioni esclusive, come ad esempio i pubblici dipendenti, il trattamento può spettare dal giorno successivo.
Nel 2018, per effetto della riforma del 2011, è entrata a regime l’equiparazione dei requisiti anagrafici per la vecchiaia, a prescindere dal settore di appartenenza. Inoltre, sia per le donne sia per gli uomini sono richiesti gli stessi requisiti.
Per le donne, viene riaperta la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi, a condizione che optino per un assegno calcolato
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I PALETTI
Per le donne accesso alla pensione con 35 anni di contributi, a condizione che optino per il calcolo contributivo dell’assegno
con le regole del sistema contributivo (opzione donna). Tale facoltà, inizialmente prevista dalla legge 243/2004, fissava al 31 dicembre 2015 la data entro la quale dovevano essere posseduti i requisiti contributivi e quello anagrafico (57 anni per le dipendenti, 58 per le autonome). Nella nuova versione, l’opzione può essere esercitata dalle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1959 oppure, se autonome, entro il 31 dicembre 1958. Rientrano in gioco anche coloro che, alla fine del 2015, possedevano il requisito anagrafico ma non quello contributivo. Infatti, a regime, non viene precisata la data entro la quale tale requisito deve essere perfezionato.
Nel calcolo dei 35 anni non sono utili gli eventuali periodi figurativi legati ad eventi di malattia e di disoccupazione. L’opzione può anticipare l’uscita fino a sei anni circa, ma la penalizzazione può risultare gravosa, in funzione delle retribuzioni percepite dalle interessate. L’accesso rimane comunque subordinato all’apertura della finestra mobile che viene ripristinata in dodici mesi.