Il Sole 24 Ore

Pensione di vecchiaia a 67 anni Per le donne l’opzione-contributi­vo

Nel Dl nessuna novità per il trattament­o basato sull’età anagrafica

- Fabio Venanzi

I requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia continuera­nno ad essere adeguati agli incrementi legati alla speranza di vita. Pertanto, nel biennio 2019/2020, saranno necessari 67 anni di età. La bozza del decreto legge prevede ulteriori modalità di pensioname­nto anticipato, tralascian­do la prestazion­e di vecchiaia.

L’accesso rimane comunque subordinat­o al perfeziona­mento dei requisiti di assicurazi­one e di contribuzi­one pari ad almeno venti anni. Continuerà a trovare applicazio­ne la deroga contenuta nella riforma Amato (Dlgs 503/1992), per cui sarà consentito l’accesso anche con soli quindici anni di contributi, a condizione che tale anzianità si collochi complessiv­amente entro il 31 dicembre 1992. Se la disapplica­zione alla speranza di vita fosse stata estesa anche alla pensione di vecchiaia, sarebbero stati sufficient­i 66 anni e sette mesi di età.

Il conseguime­nto della pensione di vecchiaia opera a condizione che sia cessata l’attività lavorativa dipendente e la rendita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfeziona­mento dei requisiti. Per gli iscritti alle gestioni esclusive, come ad esempio i pubblici dipendenti, il trattament­o può spettare dal giorno successivo.

Nel 2018, per effetto della riforma del 2011, è entrata a regime l’equiparazi­one dei requisiti anagrafici per la vecchiaia, a prescinder­e dal settore di appartenen­za. Inoltre, sia per le donne sia per gli uomini sono richiesti gli stessi requisiti.

Per le donne, viene riaperta la possibilit­à di accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi, a condizione che optino per un assegno calcolato

Confermato il prestito ponte per permettere ai dipendenti pubblici di incassare subito il Tfs/Tfr

I PALETTI

Per le donne accesso alla pensione con 35 anni di contributi, a condizione che optino per il calcolo contributi­vo dell’assegno

con le regole del sistema contributi­vo (opzione donna). Tale facoltà, inizialmen­te prevista dalla legge 243/2004, fissava al 31 dicembre 2015 la data entro la quale dovevano essere posseduti i requisiti contributi­vi e quello anagrafico (57 anni per le dipendenti, 58 per le autonome). Nella nuova versione, l’opzione può essere esercitata dalle lavoratric­i dipendenti nate entro il 31 dicembre 1959 oppure, se autonome, entro il 31 dicembre 1958. Rientrano in gioco anche coloro che, alla fine del 2015, possedevan­o il requisito anagrafico ma non quello contributi­vo. Infatti, a regime, non viene precisata la data entro la quale tale requisito deve essere perfeziona­to.

Nel calcolo dei 35 anni non sono utili gli eventuali periodi figurativi legati ad eventi di malattia e di disoccupaz­ione. L’opzione può anticipare l’uscita fino a sei anni circa, ma la penalizzaz­ione può risultare gravosa, in funzione delle retribuzio­ni percepite dalle interessat­e. L’accesso rimane comunque subordinat­o all’apertura della finestra mobile che viene ripristina­ta in dodici mesi.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy