Pace contributiva, riscatto fino a 60 rate senza interessi
I lavoratori a cui si applica il contributivo puro potranno riscattare fino a cinque anni, anche non continuativi, per valorizzare eventuali scoperture che si sono verificate nel corso della vita lavorativa. La bozza prevede, per il triennio 2019/2021, che questa facoltà possa essere esercitata dagli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps e alle forme sostitutive ed esclusiva della stessa, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata. Gli interessati devono risultare privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e i periodi che possono essere chiesti a riscatto devono collocarsi tra la data di prima iscrizione e quella dell’ultimo contributo accreditato. Gli stessi periodi non devono essere già coperti presso forme di previdenza obbligatoria. La finalità è simile alla costituzione di rendita vitalizia per la copertura di periodi contributivi prescritti. Non deve sussistere un altro obbligo contributivo. L’onere è pari all’aliquota contributiva vigente nel fondo, applicata alla retribuzione media di riferimento dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. A fronte di una retribuzione lorda di 20mila euro, l’onere ammonterebbe a 6.600 euro per ogni anno oggetto di riscatto. L’onere può essere sostenuto anche dal datore destinando, a copertura del costo, eventuali premi di produzione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o, al massimo, in 60 rate mensili senza interessi. L’onere è detraibile nella misura del 50%, con quote ripartite su cinque anni. Nel caso in cui i periodi oggetto di riscatto dovessero risultare determinanti per l’acquisizione di un diritto a pensione, l’eventuale somma residua dovrà essere versata in un’unica soluzione. Qualora l’interessato dovesse acquisire un’anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996, l’Inps determinerà l’annullamento d’ufficio del riscatto. Un semplice accredito figurativo relativo al servizio militare svolto antecedentemente al 1996, comportando il cambio del sistema di calcolo, farebbe venire meno le anzianità acquisite tramite riscatto con eventuale perdita del diritto a pensione. Di contro, lo strumento può rivelarsi utile, nei confronti di quei lavoratori che - non riuscendo a raggiungere l’importo soglia previsto per le pensioni liquidate con un sistema interamente contributivo – grazie al pagamento dell’onere potrebbero acquisire un diritto a pensione immediato.