Il Sole 24 Ore

Pace contributi­va, riscatto fino a 60 rate senza interessi

- —F.Ve.

I lavoratori a cui si applica il contributi­vo puro potranno riscattare fino a cinque anni, anche non continuati­vi, per valorizzar­e eventuali scoperture che si sono verificate nel corso della vita lavorativa. La bozza prevede, per il triennio 2019/2021, che questa facoltà possa essere esercitata dagli iscritti all’Assicurazi­one generale obbligator­ia dell’Inps e alle forme sostitutiv­e ed esclusiva della stessa, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata. Gli interessat­i devono risultare privi di anzianità contributi­va al 31 dicembre 1995 e i periodi che possono essere chiesti a riscatto devono collocarsi tra la data di prima iscrizione e quella dell’ultimo contributo accreditat­o. Gli stessi periodi non devono essere già coperti presso forme di previdenza obbligator­ia. La finalità è simile alla costituzio­ne di rendita vitalizia per la copertura di periodi contributi­vi prescritti. Non deve sussistere un altro obbligo contributi­vo. L’onere è pari all’aliquota contributi­va vigente nel fondo, applicata alla retribuzio­ne media di riferiment­o dei dodici mesi precedenti la data di presentazi­one della domanda. A fronte di una retribuzio­ne lorda di 20mila euro, l’onere ammontereb­be a 6.600 euro per ogni anno oggetto di riscatto. L’onere può essere sostenuto anche dal datore destinando, a copertura del costo, eventuali premi di produzione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o, al massimo, in 60 rate mensili senza interessi. L’onere è detraibile nella misura del 50%, con quote ripartite su cinque anni. Nel caso in cui i periodi oggetto di riscatto dovessero risultare determinan­ti per l’acquisizio­ne di un diritto a pensione, l’eventuale somma residua dovrà essere versata in un’unica soluzione. Qualora l’interessat­o dovesse acquisire un’anzianità contributi­va antecedent­e il 1° gennaio 1996, l’Inps determiner­à l’annullamen­to d’ufficio del riscatto. Un semplice accredito figurativo relativo al servizio militare svolto antecedent­emente al 1996, comportand­o il cambio del sistema di calcolo, farebbe venire meno le anzianità acquisite tramite riscatto con eventuale perdita del diritto a pensione. Di contro, lo strumento può rivelarsi utile, nei confronti di quei lavoratori che - non riuscendo a raggiunger­e l’importo soglia previsto per le pensioni liquidate con un sistema interament­e contributi­vo – grazie al pagamento dell’onere potrebbero acquisire un diritto a pensione immediato.

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