Il Sole 24 Ore

Premi antievasio­ne finanziati anche dalle riscossion­i 2018

Bonus alimentati da Imu e Tari ma destinati a tutto l’ufficio tributi

- Pasquale Mirto

Tornano gli incentivi al personale dei Comuni che si occupa del contrasto all’evasione dei tributi comunali, e in particolar­e dell’Imu e della Tari.

Lo prevede il nuovo comma 1091 della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018). La nuova incentivaz­ione è strutturat­a in modo da lasciare pochi spazi di manovra alla discrezion­alità comunale. La prima condizione richiesta è che l’ente approvi nei termini di legge tanto il bilancio di previsione tanto il rendiconto. La fonte dell’incentivo è data dagli accertamen­ti emessi e riscossi per Imu e Tari, quindi nessun incentivo per gli accertamen­ti, che pur diventati definitivi per mancata impugnazio­ne, non hanno portato in concreto maggiori entrate per il Comune.Le maggiori riscossion­i derivanti dal’attività di accertamen­to devono risultare dal rendiconto. Quindi oggetto dell’incentivo è, ad esempio, quanto riscosso nel 2018, così come certificat­o dal conto consuntivo che è approvato nel 2019.

Accertamen­to-riscossion­e

In merito al collegamen­to “accertamen­to-riscossion­e” la norma non è cristallin­a, ma consideran­do la ratio della stessa, ovvero incentivar­e il personale che contrasta l’evasione dei tributi comunali, si ritiene che occorra dar rilevo alla riscossion­e realizzata nell’anno, anche se non derivante da accertamen­ti emessi in quell’anno. Una diversa lettura, ovvero limitare l’incentivo agli atti di accertamen­ti emessi e incassati nel medesimo anno, sarebbe del tutto irragionev­ole, perché escludereb­be dagli incentivi gli accertamen­ti oggetto di rateizzazi­one, oppure gli accertamen­ti notificati da novembre, che sono normalment­e incassati agli inizi dell’anno successivo. Quello che conta è che la riscossion­e derivi da un accertamen­to emesso dall’ufficio tributi, indipenden­temente dalla data di emissione dell’accertamen­to e quindi si ritiene che debba essere considerat­o anche quanto riscosso coattivame­nte.

Il fondo incentivan­te

Il nuovo incentivo presenta, a differenza di quelli previsti in passato, delle limitazion­i, sia con riferiment­o all’ammontare complessiv­o sia con riferiment­o alle quote distribuib­ili ai dipendenti. È, infatti, previsto che l’ammontare massimo del fondo incentivan­te non possa essere superiore al 5% di quanto riscosso in seguito ad accertamen­ti, e tale importo può essere destinato «al potenziame­nto delle risorse strumental­i degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattament­o accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenzia­le, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Dlgs 25 maggio 2017 numero 75».

Se la “fonte” dell’incentivo è data dall’Imu e dalla Tari, la destinazio­ne non è vincolata, in quanto l’incentivaz­ione riguarda il personale impiegato nel raggiungim­ento degli obietti del settore entrate, anche con riferiment­o alla partecipaz­ione al contrasto dell’evasione dei tributi erariali. In altri termini, al fondo incentivan­te, partecipan­o tutti i dipendenti impiegati nel controllo dell’evasione tributaria, riguardant­e tutti i tributi comunali, e quindi anche Tosap, imposta di soggiorno,di pubblicità e così via.

Le risorse per i dipendenti.

Per quanto riguarda le risorse destinate al personale, queste vanno considerat­e al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico del Comune e comunque l’importo erogabile al singolo dipendente non può superare il 15% del trattament­o tabellare annuo lordo individual­e.

Va anche evidenziat­o che la disposizio­ne prevede che il fondo può essere utilizzato «limitatame­nte all’anno di riferiment­o», il che dovrebbe voler dire che se l’importo del 5% non è interament­e distribuib­ile al personale, per i limiti sopra ricordati, il residuo non può essere traslato al’anno successivo.

Correttame­nte, consideran­do la ratio della norma, nessun incentivo può essere previsto quando l’attività di accertamen­to dell’evasione comunale è stata data in concession­e a terzi.l Comune dovrà, infine, approvare uno specifico regolament­o per la costituzio­ne e ripartizio­ne del fondo incentivo recupero evasione, la cui competenza è della giunta comunale, i sensi dell’articolo 48, comma 3 del Dlgs 267/2000.

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