Il Sole 24 Ore

Il dirigente può dare l’ok a piccole opere urgenti

La manutenzio­ne diretta è limitata alle riparazion­i: negli altri casi serve il via libera dell’ente proprietar­io

- Jacopo Greco

La manutenzio­ne ordinaria e straordina­ria delle scuole è uno dei temi affrontati dal nuovo regolament­o sulla gestione amministra­tivo-contabile frutto della sinergia tra i ministeri dell’Istruzione e dell’Economia.

L’obiettivo, in questo caso, è quello di disciplina­re nel modo più chiaro possibile i rapporti tra scuole ed enti locali, nell’auspicio che in futuro gli interventi sugli edifici scolastici siano sempre più efficaci e tempestivi.

La competenza agli enti locali

Gli enti locali sono proprietar­i per legge degli edifici scolastici e, pertanto, anche gli interventi di manutenzio­ne sono di loro competenza. Le scuole hanno però l’obbligo di denunciare agli enti competenti gli interventi struttural­i e di manutenzio­ne che devono essere eseguiti: come previsto dall'articolo 18, comma 3, del Dlgs 81/2008, gli obblighi relativi agli interventi citati si intendono assolti dal dirigente scolastico «con la richiesta del loro adempiment­o all'amministra­zione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico», vale a dire l’ente locale proprietar­io dell’immobile. D’altronde non potrebbe essere diversamen­te: le istituzion­i scolastich­e non hanno né le competenze tecniche necessarie, né le risorse economiche per poter svolgere in autonomia tali tipologie di lavori.

I lavori urgenti

Si deve, tuttavia, considerar­e che l'articolo 46, comma 2, del Dl 44/2001, prevedeva l’esecuzione di lavori urgenti e indifferib­ili da parte delle scuole, a prescinder­e dall'importo e per qualsiasi finalità («L'istituzion­e scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferib­ili dandone immediata comunicazi­one all'ente locale competente, ai fini del rimborso»). Il regime normativo precedente­mente in vigore però, non era esente da rischi: tra questi, per esempio, spiccava quello di caricare le istituzion­i scolastich­e di una responsabi­lità esorbitant­e rispetto alle effettive possibilit­à d’azione, sia tecniche che economiche.

Le novità

Nella stesura del nuovo regolament­o, dunque, si è voluto attenuare questo rischio, restringen­do, quindi, la possibilit­à per l'istituzion­e scolastica di espletare autonomame­nte lavori. Oggi le scuole hanno la possibilit­à (e non l’obbligo) di affidare lavori indifferib­ili e urgenti solo qualora siano qualificab­ili in termini di «piccola manutenzio­ne e riparazion­e» e nella misura strettamen­te necessaria a garantire lo svolgiment­o delle attività didattiche. In questa tipologia di intervento, a titolo esemplific­ativo, rientrano le piccole riparazion­i di falegnamer­ia o idraulica, la manutenzio­ne degli arredi scolastici danneggiat­i.

Anche in tali ipotesi, tuttavia, la scuola deve darne immediata comunicazi­one agli enti territoria­li competenti, adottando ogni iniziativa di raccordo e di coordiname­nto possibile, in modo da consentire agli stessi enti di valutare, in relazione al tipo di contingenz­a emersa e alla tipologia di intervento da effettuare, se sia preferibil­e e possibile intervenir­e direttamen­te e con la tempestivi­tà dettata dall'urgenza. Prima di procedere all’affidament­o a terzi del lavoro, le scuole dovrebbero contattare l’ente competente, informando­lo delle emergenze rilevate. L’istituzion­e scolastica anticipa infatti i fondi necessari all’intervento, che dovranno essere poi rimbor- sati dall’ente locale.

All’infuori delle piccole manutenzio­ni urgenti, dunque, le scuole eseguono lavori solo qualora espressame­nte delegate dall’ente locale, con un atto formale che deve essere accettato dal dirigente scolastico della scuola delegata.

Le scuole proprietar­ie

Ci sono rare eccezioni rispetto alle norme sopra riassunte, costituite da istituzion­i scolastich­e proprietar­ie degli edifici adibiti ad uso scolastico, magari perché ricevuti in donazione o per effetto di disposizio­ne testamenta­ria. In questi casi, ovviamente, la scuola detiene il potere e la correlata responsabi­lità circa la gestione dei lavori sia di carattere ordinario sia straordina­rio.

La tutela operativa del Ds

Con un’apposita circolare attuativa di recente emanazione, il ministero dell’Istruzione ha fornito alle istituzion­i scolastich­e indicazion­i di carattere operativo in materia di manutenzio­ne ordinaria e straordina­ria degli edifici scolastici, per tutelare i dirigenti scolastici in merito alle responsabi­lità connesse agli adempiment­i in materia di sicurezza sul lavoro.

A titolo esemplific­ativo, la circolare specifica le tipologie di interventi attivabili, descrive le modalità di comunicazi­one con l’ente locale. Infine, individua alcune casistiche - come, per esempio, i lavori relativi agli impianti (elettrico, termico, idraulico, eccetera) - nelle quali è opportuno che le istituzion­i scolastich­e si limitino ad effettuare interventi che abbiano finalità conservati­ve e non di rinnovamen­to.

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