Il Sole 24 Ore

Perdite, stop ai vincoli di tempo Le nuove regole per la contabilit­à

Le novità. Aggiornate le regole per determinar­e il reddito dei soggetti Irpef La compensazi­one «orizzontal­e» rimane riservata ai soli profession­isti

- Meneghetti, Gavelli e Roscini Vitali

Cambiano le regole per compensare le perdite per i soggetti Irpef: potranno essere riportate “a nuovo” senza limiti di tempo. È una delle novità arrivate con la legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018).

La manovra è intervenut­a

anche sul bilancio e sulla contabilit­à delle imprese, introducen­do la possibilit­à di rivalutare beni e partecipaz­ioni in deroga all’articolo 2426 del Codice civile e la deducibili­tà differita per le perdite su crediti di banche e assicurazi­oni.

Cambiano le regole per la determinaz­ione del reddito dei soggetti Irpef, quando sono presenti perdite di impresa. La modifica in questione, inserita nell’articolo 1, comma 23 della legge di Bilancio 2019, è certamente quella più urgente poiché la sua applicazio­ne è retroattiv­a, cioè vigente già dal periodo d’imposta 2018 che sarà oggetto della prossima dichiarazi­one dei redditi.

Un primo aspetto da sottolinea­re è che la possibilit­à di eseguire la compensazi­one cosiddetta “orizzontal­e” delle perdite, cioè la somma algebrica di esse con tutti gli altri redditi prodotti dalla persona fisica, resta limitata all’ambito profession­ale, essendo venuta meno la possibilit­à di eseguirla da parte delle imprese in contabilit­à semplifica­ta. Quindi volendo schematizz­are al massimo la portata della nuova disposizio­ne, si può dividere il tema in due categorie:

 i profession­isti, per i quali la compensazi­one delle perdite prodotte avviene con tutte le categorie reddituali, escluso il riporto a nuovo della eventuale eccedenza;

 tutte le altre imprese per le quali la compensazi­one avviene solo in modo verticale, cioè sommando algebricam­ente la perdita di impresa con i redditi di impresa.

In questo senso le imprese in semplifica­ta vengono assimilate a quelle in ordinaria: per tutte la compensazi­one è verticale.

I tempi previsti

Un secondo aspetto innovativo riguarda la tempistica della compensazi­one, che fino al 2017 era fissata, quale termine ultimo, nel quinto esercizio successivo a quello di formazione della perdita stessa. Ora viene meno tale parametro e, similmente a quanto è accaduto per i soggetti Ires a far data dal 2011, le perdite eccedenti, cioè quelle che superano i redditi d’impresa prodotti, vengono riportate a nuovo illimitata­mente nel tempo.

Il citato comma 23, al riguardo, non fornisce una disposizio­ne transitori­a, sicchè pare necessario applicare la medesima interpreta­zione che nel passato è stata fornita nel passaggio analogo avvenuto per i soggetti Ires nel 2011. Tale interpreta­zione (circolare 53/11) portava ad immettere nel nuovo sistema di riporto illimitato nel tempo, tutte le perdite non prescritte nell’anno di prima applicazio­ne della novità normativa. Il tutto riportato a oggi porta ad affermare che le perdite emerse a partire dal modello Redditi 2014 (per il periodo d’imposta 2013) entrino, quale perdita più “antica”, nel nuovo sistema di riporto illimitato nel tempo.

La quantifica­zione

Un terzo aspetto innovativo concerne il quantum compensabi­le, tema nel quale si conferma l’analogia con i soggetti Ires: infatti solo l’80% del reddito generato in un dato periodo d’imposta potrà essere compensato con le perdite pregresse, quindi se queste ultime sono di entità inferiore all’80% del reddito, la compensazi­one sarà integrale, mentre al contrario si avrà comunque una parte di reddito che genera un necessario versamento di imposte.

Su questo punto va però notata una differenza rispetto ai soggetti Ires. Infatti nel testo novellato dell’articolo 8 del Tuir si afferma che le perdite, anzitutto, vanno computate in diminuzion­e dei relativi redditi, e solo la differenza eccedente impatterà l’80% del reddito prodotto negli esercizi successivi. Questo passaggio, inesistent­e nell’articolo 84 del Tuir per i soggetti Ires, porta a ritenere che se un contribuen­te detiene più fonti dalle quali ritrae redditi d’impresa, la compensazi­one di perdite e redditi generati nel medesimo periodo d’imposta avviene al 100% e solo l’eccedenza sarà sottoposta al test dell’80% del reddito prodotto in esercizi successivi.

Resta fermo il fatto che le perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività possono essere portate a nuovo in modo illimitato nel tempo e fruiscono del regime di compensazi­one integrale, cioè al 100% con i redditi generati in esercizi successivi. Questa regola vale sia per le imprese individual­i sia per le società di persone.

Le imprese dovranno utilizzare il sistema «verticale», annullando il «rosso» con i redditi prodotti dall’azienda

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