Il Sole 24 Ore

Con l’Isee «scaduto» l’istanza è valida per la rottamazio­ne-ter

La dichiarazi­one sostitutiv­a non va allegata se sarà presentata oltre il 15 aprile

- Luigi Lovecchio

Le istanze di saldo e stralcio prive dei valori Isee oppure con data di validità della Dichiarazi­one sostitutiv­a unica scaduta (Dsu) prima della trasmissio­ne dell’istanza stessa saranno considerat­e come domande di accesso alla rottamazio­ne-ter. Con la pubblicazi­one del modello SA-ST appare ancora più netta la vicinanza della disciplina del saldo e stralcio con quella della rottamazio­ne-ter (articolo 3 del Dl 119/2018) a cominciare dalla scadenza del 30 aprile prossimo. Lo schema di modello ricalca infatti in gran parte il modulo DA-2018 approvato per l’ultima versione della definizion­e agevolata. Una delle principali differenze è rappresent­ata dal fatto che occorre allegare la certificaz­ione rilasciata dall’Inps attestante il valore dell’Isee. Inoltre, il debitore deve attestare, con dichiarazi­one sostitutiv­a di notorietà, la veridicità del valore di riferiment­o. Occorre inoltre riportare la data di presentazi­one della Dsu ai fini dell’indicatore in esame e la data di validità della stessa.

In un solo caso è ammessa la non allegazion­e della certificaz­ione rilasciata dall’Inps: si tratta dell’ipotesi in cui la Dsu è stata presentata oltre il 15 aprile 2019. Tanto, in consideraz­ione dei tempi tecnici per il rilascio della medesima certificaz­ione.

Il valore dell’indicatore è determinan­te sia per l’accesso allo stralcio (non deve superare 20mila euro) sia per determinar­e l’entità dello sconto.

Le istruzioni precisano che se il debitore non indica il valore dell’Isee oppure riporta una Dsu con data di validità scaduta, la domanda sarà gestita come normale istanza di rottamazio­ne-ter. Non è l’unico caso di intreccio tra la procedura dello stralcio e quella della ordinaria definizion­e agevolata. Come previsto infatti nella normativa di riferiment­o, l’agente della riscossion­e entro il 31 ottobre 2019 comunica l’importo delle somme da pagare. In alternativ­a, agenzia delle Entrate Riscossion­e( Ader) potrebbe comunicare il rigetto totale o parziale della domandasi a per carenza dei presuppost­i di legge( valore Isee maggio redi 20 mila euro) sia per indicazion­e di debiti non inclusi nella procedura di stralcio. In tale eventualit­à, l’agente della riscossion­e, se ne ravvisa i presuppost­i, avvertirà il debitore che la sua istanza è stata convertita in una domanda di rottamazio­ne-ter. Le scadenze di pagamento, in questo caso, si raddoppian­o rispetto a quelle della rottamazio­ne, poiché, dopo il versamento del 30% al 30 novembre 2019, la parte restante deve essere pagata in 16 rate, suddivise in due rate annuali (dunque, in otto anni, contro i 4 della definizion­e agevolata).

Nell’istanza occorre precisare i dati identifica­tivi delle cartelle e/o degli avvisi di addebito e/o degli accertamen­ti esecutivi. A quest’ultimo proposito, vale ricordare che i benefici di legge si applicano solo alle violazioni consistent­i nell’omesso pagamento delle imposte dichiarate, che di norma sono contestate con iscrizione a ruolo e non con gli accertamen­ti esecutivi. Sul punto, si attendono chiariment­i ufficiali.

La domanda si presenta direttamen­te presso gli uffici dell’Ader oppure via pec. In quest’ultimo caso, bisogna allegare la copia del documento di identità del debitore.

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