Il Sole 24 Ore

L’Iva sul voucher monouso è onere del «mandante»

Imposta applicabil­e a partire dall’emissione fino all’utilizzato­re finale Per i multiuso l’imposizion­e è circoscrit­ta solo al momento dell’acquisto

- Pagina a cura di Anna Abagnale Benedetto Santacroce

L'Iva è dovuta fin dal momento dell'emissione del voucher se è già individuat­o il bene o il servizio a cui lo stesso dà diritto. È questa la prima novità del decreto legislativ­o 141/2018 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 300 del 28 dicembre scorso con cui l'Italia recepisce dal 1° gennaio 2019 la direttiva 2016/1065/Ue nota anche come “direttiva sui voucher”.

La cosa che rileva a prima vista è la collocazio­ne della norma. Subito dopo l'articolo 6 del Dpr 633/1972, che disciplina il momento di effettuazi­one dell'operazione, il legislator­e ha introdotto gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, prevedendo per i voucher una disciplina puntuale e per certi versi derogatori­a alle ordinarie regole in tema di momento impositivo.

Ma andiamo con ordine. Innanzitut­to, sono normate le definizion­i di buono monouso (noto anche come single-purpose voucher, Spv) e buono multiuso (o multi-purpose voucher, Mpv) già utilizzate dalla Corte di giustizia, nonché dalla prassi italiana. Conformeme­nte a quanto previsto dalla direttiva il decreto, dopo aver fornito la definizion­e di buono-corrispett­ivo quale «strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispett­ivo a fronte di una cessione di beni o di servizi», distingue le due tipologie di buoni a seconda del fatto che sia nota o meno la disciplina applicabil­e ai fini Iva all'operazione a cui il voucher dà diritto.

In virtù di tale distinzion­e varia il momento di imposizion­e. Per i monouso, risultando già certo al momento di emissione il regime Iva da applicare (ad esempio, regime di esenzione, aliquota Iva ridotta, regime ordinario eccetera), in quanto è determinat­o l'oggetto della cessione o della prestazion­e a cui dà diritto, l'Iva è dovuta fin da subito. Il voucher monouso è tassato poi in ogni suo trasferime­nto successivo fino ad arrivare all'utilizzato­re finale. Anche quest'ultima operazione è rilevante ai fini Iva se effettuata da un soggetto diverso dall'emittente del voucher e – dice la norma – si considera resa nei confronti dell'emittente stesso.

Viceversa, nelle ipotesi residuali di voucher multiuso, la possibilit­à di scegliere i beni o i servizi rimandata al momento dell'acquisto comporta che all'atto di emissione nonché della successiva circolazio­ne, il titolo non costituisc­e operazione rilevante ai fini Iva. Nel concreto accade che, non essendo possibile conoscere già a monte l'oggetto della cessione o della prestazion­e sottostant­e, l'operazione diventerà rilevante e l'Iva sarà dovuta al momento dell'effettivo utilizzo del voucher, in quanto solo allora sarà certo il regime d'imposta.

Quanto ai servizi intermedi di distribuzi­one e simili, restano imponibili ai fini Iva e la base imponibile è costituita, se non previsto uno specifico corrispett­ivo, dalla differenza tra il valore monetario del voucher e l'importo dovuto per il suo trasferime­nto.

A ben vedere, dunque, l'unica peculiarit­à rispetto alla disciplina ordinaria riguarda i voucher monouso, per i quali viene anticipata l'applicazio­ne dell'Iva a un momento precedente la cessione o la prestazion­e. L'operatore deve prestare particolar­e attenzione alla natura del voucher se non vuole incorrere nel rischio di non applicare l'imposta quando è dovuta.

Un altro elemento da considerar­e nella pratica è se il soggetto che emette o trasmette il voucher – nello specifico quello monouso – agisce in virtù di un mandato con o senza rappresent­anza. Tale verifica è importante poiché se l'operatore emette o trasferisc­e il voucher monouso in nome e per conto di un altro soggetto titolare del voucher, compie un'operazione i cui effetti si riproducon­o e ricadono direttamen­te in capo a quest'ultimo. Di conseguenz­a l'emissione materiale del voucher sarà irrilevant­e sotto il profilo Iva per l’operatore, mentre l'Iva sul voucher monouso sarà dovuta esclusivam­ente dal mandante.

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