Il Sole 24 Ore

Da quest’anno congedo di maternità fruibile interament­e dopo il parto

L’opzione è alternativ­a alla suddivisio­ne dei cinque mesi prima e dopo la nascita In caso di evento anticipato si potrebbero perdere i giorni extra previsti dal Jobs act

- Nevio Bianchi Barbara Massara

La legge di bilancio ha introdotto la possibilit­à per la lavoratric­e dipendente di scegliere di fruire integralme­nte dei cinque mesi di astensione obbligator­ia di maternità a decorrere dal giorno successivo al parto.

La possibilit­à di derogare alla fruizione classica del congedo ( due mesi prima del parto e tre mesi dopo) non è una novità , in quanto già l’articolo 20 del Dlgs 151/2001, attraverso l’istituto della flessibili­tà, prevede la facoltà per la donna in buona salute di differire al massimo di un mese l’inizio del periodo di astensione, riducendo così a un mese il congedo ante partum ed elevando a quattro mesi il congedo post partum.

La previsione contenuta nella legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 485), di fatto rimuove quell’unico mese del congedo pre parto, con la conseguenz­a che tutto il congedo obbligator­io diventa post partum e quindi pari a complessiv­i cinque mesi.

Tale modalità viene descritta dalla legge come alternativ­a a quella di cui al comma 1 dell’articolo 16 del Dlgs 151/2001, e cioè quella che prevede il divieto, penalmente sanzionato, per il datore di lavoro di adibire la donna al lavoro nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi. In caso di utilizzazi­one classica , così come in caso di utilizzazi­one flessibile (un mese prima e quattro mesi dopo) è tuttavia previsto il divieto di lavorare anche per i giorni non goduti prima del parto, qualora quest’ultimo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni, secondo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi indicati dalle lettere a e c (quindi i due mesi prima e i tre dopo) superi il limite complessiv­o di cinque mesi. Nel caso di utilizzo secondo la modalità prevista dalla legge di bilancio 2019 il periodo sarebbe sempre di cinque mesi esatti, indipenden­temente dalla discordanz­a tra data presunta e data effettiva del parto.

Ovviamene, come già era previsto per l’astensione flessibile, la nuova modalità è subordinat­a alla condizione che il medico del servizio sanitario nazionale o con esso Durata in settimane del congedo di maternità in alcuni Paesi europei. A sinistra le settimane prima del parto, a destra quelle successive. In blu il periodo obbligator­io, in azzurro quello facoltativ­o

Prima del parto

Dopo il parto convenzion­ato, o il medico aziendale, espressame­nte certifichi che la permenanen­za al lavoro non rischia di nuocere alla salute della lavoratric­e o del bambino. La nuova modalità di fruizione di fatto sposta sul medico tutte le responsabi­lità connesse alla prosecuzio­ne dell’attività lavorativa da parte della donna, fino - paradossal­mente - al giorno del parto.

Nell’attesa che siano affrontati, con una circolare ministeria­le o dell’Inps, tutti i riflessi che questa modalità di fruizione può comportare, si può dire che essa non dovrebbe mai determinar­e il superament­o dei cinque mesi di fruizione, possibilit­à invece introdotta dal Jobs act in caso di parto fortemente prematuro avvenuto cioè prima dell’inizio del congedo pre parto (cioè prima dell’inizio dell’ottavo mese).

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