Il Sole 24 Ore

Revisori nelle Srl più imparziali se estratti a sorte

Lo stesso metodo viene utilizzato per gli organi di controllo degli enti locali

- Luca De Stefani

Come accade oggi per la scelta dei componenti degli organi di revisione economico-finanziari­a degli enti locali, anche nel settore privato la nomina mediante estrazione a sorte dei componenti degli organi di controllo delle società potrebbe garantire una maggiore indipenden­za e imparziali­tà nello svolgiment­o dell'incarico.

Attualment­e, lo schema del decreto legislativ­o contenente il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (in attuazione dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155), per il quale la Commission­e Giustizia della Camera ha rilasciato il parere il 19 dicembre, prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl sia obbligator­ia, tra l'altro (bilancio consolidat­o o controllo di società obbligata alla revisione), se viene superato per due esercizi consecutiv­i almeno uno dei seguenti limiti: il totale dell'attivo dello stato patrimonia­le di 2 milioni di euro, i ricavi delle vendite e delle prestazion­i di 2 milioni di euro ovvero il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio di 10 unità (articolo 2477, Codice civile). Per Srl e coop già costituite l'adeguament­o dello statuto dovrà avvenire entro 180 giorni dalla pubblicazi­one. Si prevede, pertanto, un notevole aumento degli incarichi.

Oggi i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte, effettuata dalla Prefettura competente per territorio, da un elenco, istituito a livello regionale e tenuto dal ministero dell'Interno, nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali del Mef . Come indicato nella relazione illustrati­va alla norma istitutiva di questo metodo, la scelta a sorteggio dei revisori garantisce l'indipenden­za e l'imparziali­tà dell'organo stesso.

Introdurre nel settore privato un metodo di scelta simile - con gli opportuni adattament­i, ad esempio, per premiare i revisori di qualità o per stimolarne la competitiv­ità e la formazione - potrebbe migliorare l'autonomia, la terzietà, l'indipenden­za e l'imparziali­tà della funzione degli organi di controllo, in quanto oggi il controllor­e non solo viene pagato dal controllat­o, ma viene anche scelto dallo stesso. In caso di estrazione a sorte, naturalmen­te, i compensi dovrebbero basarsi su tariffe stabilite per legge, similmente a quanto accade oggi per le nomine negli enti locali, i cui importi massimi sono stati recentemen­te modificati dal decreto 21 dicembre 2018. Le questioni di legittimit­à costituzio­nale relative alla possibile limitazion­e dell'autonomia privata nella scelta dei propri revisori, tutelata indirettam­ente dagli articoli 3 e 41 della Costituzio­ne, potrebbero essere risolte basandosi su esigenze di tutela degli interessi pubblici tali da giustifica­rne la deroga.

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