Reddito di cittadinanza: escluso chi si dimette
Lavoro a termine, la Lega pronta a ritoccare i contratti per gli stagionali
I nuclei familiari con persone diventate disoccupate dopo aver dato le dimissioni volontarie dall’azienda sono esclusi per 12 mesi dal reddito di cittadinanza. A meno che siano presentate le dimissioni per giusta causa. La norma “anti furbetti” contenuta nella bozza del Dl che sarà portato tra giovedì e venerdì della prossima settimana al Consiglio dei ministri, stabilisce anche che il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della Naspi, l’indennità di disoccupazione, e con altri strumenti di sostegno al reddito a condizione che il beneficiario abbia i requisiti economici per accedervi.
Novità anche sul fronte contratti a termine, con una serie di emendamenti parlamentari che spingono per correggere il decreto dignità. Tra questi anche uno della Lega che chiede di «ammorbidire le causali» sugli stagionali.
I nuclei familiari con persone diventate disoccupate dopo aver dato le dimissioni volontarie dall’azienda sono esclusi per 12 mesi dal reddito di cittadinanza. A meno che non siano state presentate le dimissioni per giusta causa, ovvero che abbiano cessato l’attività lavorativa in seguito ad inadempimenti del datore di lavoro (mancato pagamento dello stipendio, mancato versamento dei contributi, richiesta di comportamenti illeciti). In questo caso non scatta, dunque, lo stop automatico di un anno.
La norma “anti furbetti” contenuta nella bozza del decreto legge che sarà portato tra giovedì e venerdì della prossima settimana al consiglio dei ministri – dopo che è sfumata la possibilità di esaminarlo questa settimana, per le frizioni tra Lega e 5S ma anche per i nodi finanziari sollevati dal ministero dell’Economia – stabilisce anche che il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della Naspi, l’indennità di disoccupazione, e con altri strumenti di sostegno al reddito a condizione che il beneficiario abbia i requisiti economici e patrimoniali per accedervi.
L’integrazione al reddito non può, comunque, superare i 780 euro per un single con Isee zero, non proprietario di casa, per una durata di 18 mesi, prorogabile – se dopo il primo “tagliando” persistono le stesse condizioni – per ulteriori 18 mesi. Invece la Naspi, introdotta dal Jobs act, dura fino a 24 mesi, con un assegno che può raggiungere 1.200-1.300 euro (calcolate in base alla precedente retribuzione media mensile), ed un meccanismo di riduzione a décalage dell’importo erogato. La Naspi che ha una natura più assicurativa, ha la finalità di offrire un sostegno a chi ha perso il lavoro, a differenza del reddito di cittadinanza che, rivolgendosi potenzialmente anche a chi non ha mai lavorato, nei piani del governo punta ad essere uno strumento “ibrido” che coniuga misure di lotta alla povertà con politiche attive del lavoro. Il rischio, fanno notare alcuni tecnici, è che vengano tagliati fuori dal sistema del reddito di cittadinanza quei disoccupati utenti Naspi, che potrebbero essere più appetibili per le imprese, ma superano i requisiti economici e patrimoniali richiesti. «La possibilità di cumulare due misure così diverse – sottolinea Gianni Bocchieri, direttore generale del Lavoro e formazione della regione Lombardia – può rappresentare un disincentivo al lavoro. In sostanza rivolgendosi ai centri per l’impiego le imprese non troveranno i disoccupati più occupabili, ma più poveri e spesso più difficilmente ricollocabili».
Le aziende possono accedere al programma Rdc, pubblicando i posti vacanti sul sistema informativo unitario (Siupl) e assumendo i disoccupati dai centri per l’impiego o dalle agenzie del lavoro accreditate: riceveranno da 5 a 18 mensilità di incentivo, sotto forma di sgravio contributivo. Oppure offrendo formazione al beneficiario, in cambio dell’incentivo fiscale (possibilità data anche agli enti di formazione). Entro 30 giorni, secondo il cronoprogramma fissato dal Dl, il beneficiario sarà convocato per stipulare un patto per il lavoro con il centro per l’impiego. Il beneficio è condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare (non occupati e non frequentanti un regolare corso di studio e di formazione), ed all’adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo.