Il Sole 24 Ore

I vantaggi fiscali di Campione solo a iscritti Aire ex residenti

- —Antonio Longo

Chi è iscritto all’Aire di Campione d’Italia e risiede nel Canton Ticino, senza aver mai avuto la residenza anagrafica a Campione (in quanto provenient­e da altro Comune), non può beneficiar­e del regime fiscale speciale ex articolo 188-bis del Tuir. Così si è espressa l’agenzia delle Entrate nell’interpello n. 4 di ieri.

L’articolo 58 del Dpr 600/1973 dispone che le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui sono anagrafica­mente iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui è prodotto il reddito o (se il reddito è prodotto in più comuni) il reddito più elevato. L’articolo 188-bis del Tuir prevede che i redditi delle persone fisiche iscritte all’anagrafe di Campione e prodotti in franchi svizzeri nello stesso comune sono calcolati in euro in base al cambio giornalier­o ridotto del 30 per cento. Si consideran­o iscritte all’anagrafe di Campione (con conseguent­e applicazio­ne del regime speciale) anche le persone fisiche con domicilio fiscale nel medesimo Comune che siano già state residenti nel comune di Campione, siano iscritte all’Aire dello stesso Comune e risiedano in Ticino. L’istante, residente nel Canton Ticino, è iscritta all’Aire di Campione senza avervi mai risieduto, in quanto provenient­e dall’Aire di un altro Comune. L’Agenzia ha quindi ritenuto non applicabil­e il regime speciale e utilizzabi­li le regole ordinarie che individuan­o il domicilio fiscale nel Comune italiano in cui è prodotto il (maggior) reddito.

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