I vantaggi fiscali di Campione solo a iscritti Aire ex residenti
Chi è iscritto all’Aire di Campione d’Italia e risiede nel Canton Ticino, senza aver mai avuto la residenza anagrafica a Campione (in quanto proveniente da altro Comune), non può beneficiare del regime fiscale speciale ex articolo 188-bis del Tuir. Così si è espressa l’agenzia delle Entrate nell’interpello n. 4 di ieri.
L’articolo 58 del Dpr 600/1973 dispone che le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui sono anagraficamente iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui è prodotto il reddito o (se il reddito è prodotto in più comuni) il reddito più elevato. L’articolo 188-bis del Tuir prevede che i redditi delle persone fisiche iscritte all’anagrafe di Campione e prodotti in franchi svizzeri nello stesso comune sono calcolati in euro in base al cambio giornaliero ridotto del 30 per cento. Si considerano iscritte all’anagrafe di Campione (con conseguente applicazione del regime speciale) anche le persone fisiche con domicilio fiscale nel medesimo Comune che siano già state residenti nel comune di Campione, siano iscritte all’Aire dello stesso Comune e risiedano in Ticino. L’istante, residente nel Canton Ticino, è iscritta all’Aire di Campione senza avervi mai risieduto, in quanto proveniente dall’Aire di un altro Comune. L’Agenzia ha quindi ritenuto non applicabile il regime speciale e utilizzabili le regole ordinarie che individuano il domicilio fiscale nel Comune italiano in cui è prodotto il (maggior) reddito.