Il Sole 24 Ore

Attività socio-sanitarie non profit, l’Iva non cambia

Solo la piena operativit­à della riforma ridisegner­à il regime sul valore aggiunto

- Gabriele Sepio

Applicazio­ne dell’Iva al Terzo settore con effetti diversi a seconda della natura dell’ente. Il Codice del Terzo settore (Cts) interviene sulla disciplina delle esenzioni per le prestazion­i socio-sanitarie, assistenzi­ali ed educative (articolo 10 del Dpr 633/1972), in vista della piena operativit­à dei nuovi regimi fiscali e del venir meno della disciplina Onlus.

In attesa che le modifiche diventino operative, gli enti dovranno iniziare a verificare l’impatto con la nuova disciplina fiscale del Terzo settore, la cui efficacia è subordinat­a all’autorizzaz­ione europea e alla messa in funzione del Registro unico nazionale (articolo 104, comma 2 Cts).

Le modifiche in questione riguardano, nel dettaglio, il regime Iva delle prestazion­i di servizi di cui ai nn. 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972 (ricovero, cura, educative, didattiche, socio-sanitarie, assistenza domiciliar­e e ambulatori­ale): si tratta di attività che sono spesso esercitate da enti non profit e che, nel sistema ante-riforma, sono destinatar­ie di un particolar­e regime Iva se svolte dalle Onlus e dalle cooperativ­e sociali. In particolar­e, le prestazion­i svolte dalle Onlus (diverse dalle cooperativ­e sociali) benefician­o dell’esenzione dall’imposta, mentre a quelle svolte dalle cooperativ­e sociali si applica l’aliquota agevolata al 5% (articolo 1 della Tabella A, parte II-bis, Dpr 633/1972).

Questo schema cambierà una volta entrate a regime le disposizio­ni fiscali del Codice del Terzo settore: con la piena operativit­à della riforma, infatti, la normativa Onlus verrà abrogata e il regime contenuto nei numeri 19), 20) e 27-ter) dell’articolo 10 riguarderà gli «enti del Terzo settore di natura non commercial­e». Per individuar­e gli enti destinatar­i delle misure, pertanto, occorrerà fare riferiment­o all’articolo 79 del Cts, che indica nuovi criteri per stabilire la commercial­ità/non commercial­ità degli enti del Terzo settore e delle attività da questi svolte, basati sul puntuale raffronto tra le entrate e i costi dell’ente. Una volta abrogata la qualifica di Onlus quindi (a seguito dell’autorizzaz­ione europea e dell’istituzion­e del Registro unico), alcuni degli enti che attualment­e svolgono queste prestazion­i di utilità sociale potrebbero rimanere esclusi dall’esenzione.

Ad esempio, mentre alle cooperativ­e sociali continuerà ad applicarsi l’aliquota Iva al 5% (in base alla Tabella A, parte II-bis) nessuno specifico regime verrebbe contemplat­o per le cooperativ­e «non sociali», attualment­e dotate della qualifica di Onlus. Queste ultime, per mantenere l’esenzione, dovrebbero entrare nel Terzo settore adottando una forma giuridica diversa da quella societaria. Una situazione simile si verificher­ebbe per le imprese sociali di cui al Dlgs 112/2017 che non vengono richiamate espressame­nte dal decreto Iva ai fini della possibile fruizione del regime agevolato. Si pensi, ad esempio, ad un’associazio­ne o ad una fondazione dotata della qualifica di impresa sociale, che potrebbe svolgere prestazion­i nei settori ricompresi tra quelli considerat­i di interesse generale ai sensi del Dlgs 112/2017, operando con finalità solidarist­iche e senza poter distribuir­e utili.

A prescinder­e dal carattere socio-sanitario/assistenzi­ale delle prestazion­i rese e dall’assenza di scopo di lucro, questi soggetti dovrebbero applicare l’aliquota ordinaria al 22 % (salvo che la concreta fattispeci­e non integri una diversa ipotesi di esenzione di cui all’articolo 10).

Discorso ancora diverso per l’esenzione Iva relativa alle prestazion­i di trasporto di malati e feriti (articolo 10, comma 1, n. 15 del Dpr 633/1972), che è rivolta attualment­e alle Onlus (incluse le cooperativ­e sociali, Onlus “di diritto”) e che una volta completata l’attuazione della riforma sarà riferita agli enti del Terzo settore di natura non commercial­e. In questo caso, tuttavia, gli enti del Terzo settore di natura commercial­e potrebbero eventualme­nte rientrare nella diversa categoria delle «imprese autorizzat­e», ricomprese tra i destinatar­i dell’esenzione.

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