Il Sole 24 Ore

Differenze di cambio con vantaggi Pex

Nella cessione di quote valgono alla stregua di minus o plusvalenz­e

- Marco Piazza

Le differenze di cambio realizzate in occasione della cessione di partecipaz­ioni in valuta fatte nell'esercizio d'impresa hanno la stessa natura fiscale delle plusvalenz­e e minusvalen­ze relative alla partecipaz­ione. Pertanto, se sono verificati i requisiti per l'applicazio­ne della participat­ion exemption, anche le differenze di cambio benefician­o dell'esenzione.

La risposta ad interpello n. 5 del 2019 – molto ben argomentat­a - riguarda una cessione di partecipaz­ione iscritta nelle immobilizz­azioni finanziari­e da parte di una società (diversa da una microimpre­sa) che adotta i principi contabili nazionali, ma le conclusion­i sono molto utili per affrontare analoghe tematiche per soggetti Ias e microimpre­se.

Il principio di derivazion­e rafforzata sancisce la rilevanza fiscale delle regole di bilancio secondo le quali sia i costi di acquisto sia i corrispett­ivi di cessione devono essere convertiti al cambio del giorno rispettiva­mente d'acquisto e di vendita e le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad un’autonoma e separata rilevazion­e. Le plusvalenz­e e minusvalen­ze realizzate (parzialmen­te esenti o imponibili a secondo dei casi) sono, quindi, influenzat­e dalle differenze di cambio.

Le conclusion­i raggiunte dall'Agenzia sono certamente valide anche per i soggetti Ias che applicano il principio contabile n. 21.

In ogni caso resta fermo che le svalutazio­ni di partecipaz­ioni immobilizz­ate (compresa l'eventuale differenza cambi) non sono fiscalment­e rilevanti fino al momento del realizzo.

In linea generale si deve concludere che anche nel caso delle microimpre­sealle quali non si applica la derivazion­e rafforzata - le differenze di cambio realizzate costituisc­ono una componente della plusvalenz­a o minusvalen­za su partecipaz­ione. Vale, in questo caso, il richiamo contenuto nell'articolo 110, comma 2, primo periodo del Testo unico all'articolo 9.

Se la società estera viene posta in liquidazio­ne si dovrebbe tener conto degli effetti dell'articolo 86, comma 5- bis del Testo unico: parte delle somme o valore dei beni ricevuti mantiene la natura di “utile” e non di plusvalenz­a o minusvalen­za, quindi non dovrebbe essere influenzat­a da oscillazio­ni di cambio fra l'acquisto e la chiusura della liquidazio­ne.

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