Differenze di cambio con vantaggi Pex
Nella cessione di quote valgono alla stregua di minus o plusvalenze
Le differenze di cambio realizzate in occasione della cessione di partecipazioni in valuta fatte nell'esercizio d'impresa hanno la stessa natura fiscale delle plusvalenze e minusvalenze relative alla partecipazione. Pertanto, se sono verificati i requisiti per l'applicazione della participation exemption, anche le differenze di cambio beneficiano dell'esenzione.
La risposta ad interpello n. 5 del 2019 – molto ben argomentata - riguarda una cessione di partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie da parte di una società (diversa da una microimpresa) che adotta i principi contabili nazionali, ma le conclusioni sono molto utili per affrontare analoghe tematiche per soggetti Ias e microimprese.
Il principio di derivazione rafforzata sancisce la rilevanza fiscale delle regole di bilancio secondo le quali sia i costi di acquisto sia i corrispettivi di cessione devono essere convertiti al cambio del giorno rispettivamente d'acquisto e di vendita e le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad un’autonoma e separata rilevazione. Le plusvalenze e minusvalenze realizzate (parzialmente esenti o imponibili a secondo dei casi) sono, quindi, influenzate dalle differenze di cambio.
Le conclusioni raggiunte dall'Agenzia sono certamente valide anche per i soggetti Ias che applicano il principio contabile n. 21.
In ogni caso resta fermo che le svalutazioni di partecipazioni immobilizzate (compresa l'eventuale differenza cambi) non sono fiscalmente rilevanti fino al momento del realizzo.
In linea generale si deve concludere che anche nel caso delle microimpresealle quali non si applica la derivazione rafforzata - le differenze di cambio realizzate costituiscono una componente della plusvalenza o minusvalenza su partecipazione. Vale, in questo caso, il richiamo contenuto nell'articolo 110, comma 2, primo periodo del Testo unico all'articolo 9.
Se la società estera viene posta in liquidazione si dovrebbe tener conto degli effetti dell'articolo 86, comma 5- bis del Testo unico: parte delle somme o valore dei beni ricevuti mantiene la natura di “utile” e non di plusvalenza o minusvalenza, quindi non dovrebbe essere influenzata da oscillazioni di cambio fra l'acquisto e la chiusura della liquidazione.