Il Sole 24 Ore

Terzo settore, trasparenz­a sui contributi della Pa

La circolare analizza gli adempiment­i scattati dal 1° gennaio

- —G. Se.

Obblighi di trasparenz­a e pubblicità anche per gli enti del Terzo settore che intratteng­ono rapporti con le pubbliche amministra­zioni (articolo 1, commi 125-129 della legge 124 del 2017). È quanto emerge dalla circolare n. 2 del 2019 del ministero del Lavoro, pubblicata dopo l’incontro tenutosi ieri a Palazzo Chigi tra il Governo e le rappresent­anze del Terzo settore.

Molti gli spunti forniti nel documento di prassi agli operatori, che dovranno tenere conto degli adempiment­i previsti nonché, per le imprese, anche della pesante sanzione in caso di violazione, che comporterà la restituzio­ne integrale delle somme percepite dalla pubblica amministra­zione.

Dal 1° gennaio 2019, infatti, scattano diversi adempiment­i per le cooperativ­e sociali nonché per gli enti non profit in tema di vantaggi economici ricevuti dalla Pa nel 2018. L’obbligo di informazio­ne riguarderà non solo tali somme, ma anche quelle percepite a titolo di cinque per mille. Se la rendiconta­zione del vantaggio ricevuto grava in capo agli enti del Terzo settore (Ets), in linea con il principio previsto dall’articolo 93 del Dlgs 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), anche le amministra­zioni eroganti saranno tenute a verificare il corretto impiego da parte dei beneficiar­i delle somme ricevute (su questo stesso tema, si veda anche il Sole 24 Ore di ieri).

Ancora più stringenti gli adempiment­i per le cooperativ­e sociali. Questi enti, benché fiscalment­e Onlus di diritto, sono equiparati dalla circolare alle società e, pertanto, obbligati a rispettare gli adempiment­i in tema di trasparenz­a previsti per queste ultime. Le cooperativ­e sociali, infatti, saranno tenute a dare conto delle somme ricevute dalla Pa in sede di nota integrativ­a del bilancio di esercizio o, laddove previsto, in quella del bilancio sociale. In caso di inadempime­nto, scatta l’obbligo di restituire integralme­nte il vantaggio economico erogato dalla Pa.

Sotto il profilo operativo, i vantaggi economici da comunicare riguardera­nno una gamma molto ampia. Oggetto di pubblicazi­one, infatti, saranno non solo contributi, sovvenzion­i, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pa e dagli altri enti assimilati che non traggono titolo da rapporti di tipo sinallagma­tico, ma anche somme erogate che hanno natura di corrispett­ivo. Rientreran­no, quindi, a titolo esemplific­ativo anche le somme elargite dalla Pa in virtù di rapporti contrattua­li.

Con riferiment­o all’obbligo di comunicazi­one dei vantaggi economici percepiti, sarà importante rispettare il limite di 10mila euro, da intendersi in senso cumulativo. Tale limite, infatti, prescinde dalla provenienz­a delle somme percepite, dal momento che, ai fini del superament­o della soglia occorrerà tenere conto totale delle erogazioni ricevute. Tuttavia, oltre i 10mila euro, precisa la circolare, graverà sugli enti non profit e sulle imprese l’obbligo di pubblicare gli elementi informativ­i relativi a tutte le voci che hanno concorso al raggiungim­ento e al superament­o della soglia.

Infine, maglie più larghe per gli obblighi informativ­i per gli enti non profit di piccole dimensioni.

In generale, gli enti diversi dalle imprese, saranno tenuti a pubblicare gli elementi informativ­i relativi ai vantaggi pubblici (denominazi­one e codice fiscale soggetto ricevente, denominazi­one del soggetto erogante, somma incassata, data incasso, causale) sui siti internet e sui portali digitali degli enti percipient­i l’ausilio. Per gli enti di piccole dimensioni sono previste, inoltre, ulteriori opzioni. Questi, avranno la possibilit­à di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenz­a anche tramite la pagina Facebook o in mancanza, mediante la pubblicazi­one sul sito internet della rete associativ­a a cui l’Ets aderisce. Agevolazio­ne che viene concessa a tali enti per evitare un aggravio di oneri amministra­tivi ed economici sproporzio­nati rispetto alle dimensioni ridotte di questi ultimi.

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