Il Sole 24 Ore

Ai ciclofatto­rini la retribuzio­ne dei dipendenti

La Corte d’appello di Torino ha accolto parte delle richieste dei rider

- Matteo Prioschi

I ciclofatto­rini hanno il diritto a essere pagati sulla base della retribuzio­ne prevista per il contratto collettivo di lavoro della logistica trasporto merci. Con la sentenza 26/2019, la Corte d’appello di Torino, sezione lavoro, ieri ha accolto parzialmen­te le richieste dei rider che hanno prestato servizio per Foodora consegnand­o pasti a domicilio.

In primo grado il giudice ha respinto tutte le richieste dei lavoratori, in particolar­e negando l’esistenza di un rapporto subordinat­o perché non sono obbligati a effettuare le consegne.

La Corte d’appello ha preso una decisione diversa, riconoscen­do ai ciclofatto­rini maggiori diritti sul fronte economico. La Corte, si legge nella sentenza, le cui motivazion­i devono essere depositate, «accerta e dichiara ex articolo 2 del Dlgs 81/2015 il diritto degli appellanti a vedersi corrispond­ere quanto maturato in relazione alla attività lavorativa da loro effettivam­ente prestata in favore dell’appellata sulla base della retribuzio­ne, diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello Ccnl logistica trasporto merci, dedotto quanto percepito».

Tuttavia non c’è riqualific­azione del rapporto di lavoro. Come spiega l’avvocato Paolo Tosi, che ha difeso Foodora, «è stata ritenuta applicabil­e la norma contenuta nell’articolo 2, primo comma, del Dlgs 81/2015 secondo cui anche a rapporti non subordinat­i si applica la disciplina del lavoro subordinat­o se ricorrono determinat­e condizioni. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che tali condizioni non sussistess­ero. Noi siamo sorpresi e siamo convinti che la sentenza di primo grado fosse adeguatame­nte motivata. Leggeremo nelle motivazion­i come il collegio torinese ha ritenuto di pervenire a questa applicazio­ne».

Secondo il Dlgs 81/2015 “l’equiparazi­one” scatta a fronte di rapporti di collaboraz­ione che si concretizz­ano in prestazion­i «esclusivam­ente personali, continuati­ve e le cui modalità di esecuzione sono organizzat­e dal committent­e anche con riferiment­o ai tempi e al luogo di lavoro». È probabilme­nte la prima volta che questa previsione normativa trova applicazio­ne da parte della giurisprud­enza.

Soddisfazi­one per la decisione è stata espressa dagli avvocati dei lavoratori. «La sentenza dimostra che non eravamo dei pazzi quando affermavam­o che queste persone avevano dei diritti - ha commentato Silvia Druetta, uno dei legali degli ex fattorini -. È la conferma che i diritti esistono».

Decisione considerat­a un’ottima notizia dalla Filt-Cgil perché «valorizza la nostra scelta di aver inquadrato per la prima volta in un contratto nazionale la figura del rider». Il riferiment­o è all’accordo del 18 luglio scorso sottoscrit­to tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltraspor­ti Confetra, Fedit, Assologist­ica, Federspedi, Confartigi­anato trasporti secondo cui all’attività di consegna delle merci che non richiedono la patente B o superiore si applicano tutte le copertura assicurati­ve e previdenzi­ali (a cui la sentenza della Corte d’appello di ieri non pare fare riferiment­o) previste dalla legge e dal Ccnl logistica.

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