Interessi non dedotti a fine 2018: recupero senza limiti di tempo
Restano diverse incognite sulla disciplina transitoria del decreto legislativo Atad L’eccedenza di Rol contabile va «misurata» rispetto alla data del 17 giugno 2016
Nel passaggio dal Rol “contabile”al 2018 al Rol “fi scale” in vigore dal 2019, diventa cruciale avere chiaro il funzionamento delle disposizioni transitorie: un problema che forse necessitava di maggiore chiarezzan el Dlgs 142/2018( pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 28 dicembre scorso).
Dal 2019 il tetto massimo per dedurre gli interessi passivi per soggetti Ires è fissato nel 30% del Rol ma i dati del conto economico verranno assunti in base alla loro rilevanza fiscale stabilita dal Tuir. Inoltre, nel caso di eccedenza di Rol rispetto agli interessi passivi, il differenziale sarà riportabile a nuovo, in base all’articolo 96, comma 7 del Tuir, nella versione modificata dal Dlgs 142/2018, ma va utilizzato entro il quinquennio successivo con un criterio Fifo.
Il problema delle disposizioni transitorie si pone su due livelli:
gli interessi passivi non dedotti al 31 dicembre 2018;
l’eccedenza del Rol contabile risultante alla stessa data.
Rispetto agli interessi passivi non dedotti, è chiaro l’articolo 13, comma 2 del Dlgs 142/2018, che dispone la possibilità di dedurli dal 2018 in poi se e in quanto si presenterà un ammontare di interessi attivi e di Rol fiscale capiente per dedurre prioritariamente gli interessi passivi di periodo e in seguito quelli pregressi derivanti, appunto, dal 2018 e anni precedenti. Non risultano al riguardo scadenze per eseguire questa deduzione.
Più complesso è il tema del Rol contabile pregresso. Su questo punto non è prevista una disposizione ad hoc, ma la disciplina può essere ricavata dall’articolo 13, comma 4, del Dlgs 142/2018, laddove tale norma esamina che cosa accade se, dall’esercizio 2019, siano presenti in bilancio interessi passivi sostenuti per prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, la cui durata o il cui importo non sia stato poi modificato. Per questi interessi passivi, sarà possibile la deduzione computando sia l’ammontare del Rol fiscale generato nello stesso esercizio, sia di quello contabile pregresso. Questa è l’unica norma che si interessa del Rol contabile pregresso, sicché , leggendola a contrario, si può ritenere che ove non siano presenti in bilancio interessi passivi «ante 17 giugno 2016» nessun Rol pregresso contabile potrà essere usato.
Si tratta quindi di un diritto di riporto a nuovo condizionato dalla “qualifica” degli interessi passivi esistenti in bilancio. A livello interpretativo, dovrà essere chiarito il significato concreto di «prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016»: ci si chiede infatti se questa dizione comprenda anche gli interessi sostenuti in relazione a rapporti bancari in senso lato costituiti prima della data citata (compresi i fidi di cassa, anticipo fatture e così via), o si debba fare riferimento specificamente a mutui. La relazione illustrativa si limita a segnalare che, ove dal 17 giugno 2016 siano stati incrementati i prestiti, il computo del Rol contabile pregresso avverrà solo nei limiti degli interessi corrispondenti alle condizioni originarie stipulate con la banca.
Un altro punto delicato è valutare se il riporto del Rol contabile pregresso sia soggetto a scadenza o meno. Dal 2019 il riporto del Rol, in generale, è soggetto al vincolo quinquennale per cui sembrerebbe strano che in relazione al Rol contabile pregresso tale vincolo non sia da applicare, anche considerando il fatto che il riporto, come detto, non è previsto in tutti i casi. Posto che ci sia una scadenza, l’ulteriore questione è capire se il vincolo quinquennale per il Rol pregresso nasca sempre dal 2019, o si debba considerare l’esercizio specifico di formazione dell’eccedenza pregressa. Depone a favore della prima tesi (Rol pregresso che si sterilizza sempre nel quinquennio successivo al 2018) il fatto che per il passato l’eccedenza del Rol non fosse distinta per anno di formazione. È auspicabile però un intervento chiarificatore.