Il Sole 24 Ore

Interessi non dedotti a fine 2018: recupero senza limiti di tempo

Restano diverse incognite sulla disciplina transitori­a del decreto legislativ­o Atad L’eccedenza di Rol contabile va «misurata» rispetto alla data del 17 giugno 2016

- Pagina a cura di Paolo Meneghetti

Nel passaggio dal Rol “contabile”al 2018 al Rol “fi scale” in vigore dal 2019, diventa cruciale avere chiaro il funzioname­nto delle disposizio­ni transitori­e: un problema che forse necessitav­a di maggiore chiarezzan el Dlgs 142/2018( pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 28 dicembre scorso).

Dal 2019 il tetto massimo per dedurre gli interessi passivi per soggetti Ires è fissato nel 30% del Rol ma i dati del conto economico verranno assunti in base alla loro rilevanza fiscale stabilita dal Tuir. Inoltre, nel caso di eccedenza di Rol rispetto agli interessi passivi, il differenzi­ale sarà riportabil­e a nuovo, in base all’articolo 96, comma 7 del Tuir, nella versione modificata dal Dlgs 142/2018, ma va utilizzato entro il quinquenni­o successivo con un criterio Fifo.

Il problema delle disposizio­ni transitori­e si pone su due livelli:

 gli interessi passivi non dedotti al 31 dicembre 2018;

 l’eccedenza del Rol contabile risultante alla stessa data.

Rispetto agli interessi passivi non dedotti, è chiaro l’articolo 13, comma 2 del Dlgs 142/2018, che dispone la possibilit­à di dedurli dal 2018 in poi se e in quanto si presenterà un ammontare di interessi attivi e di Rol fiscale capiente per dedurre prioritari­amente gli interessi passivi di periodo e in seguito quelli pregressi derivanti, appunto, dal 2018 e anni precedenti. Non risultano al riguardo scadenze per eseguire questa deduzione.

Più complesso è il tema del Rol contabile pregresso. Su questo punto non è prevista una disposizio­ne ad hoc, ma la disciplina può essere ricavata dall’articolo 13, comma 4, del Dlgs 142/2018, laddove tale norma esamina che cosa accade se, dall’esercizio 2019, siano presenti in bilancio interessi passivi sostenuti per prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, la cui durata o il cui importo non sia stato poi modificato. Per questi interessi passivi, sarà possibile la deduzione computando sia l’ammontare del Rol fiscale generato nello stesso esercizio, sia di quello contabile pregresso. Questa è l’unica norma che si interessa del Rol contabile pregresso, sicché , leggendola a contrario, si può ritenere che ove non siano presenti in bilancio interessi passivi «ante 17 giugno 2016» nessun Rol pregresso contabile potrà essere usato.

Si tratta quindi di un diritto di riporto a nuovo condiziona­to dalla “qualifica” degli interessi passivi esistenti in bilancio. A livello interpreta­tivo, dovrà essere chiarito il significat­o concreto di «prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016»: ci si chiede infatti se questa dizione comprenda anche gli interessi sostenuti in relazione a rapporti bancari in senso lato costituiti prima della data citata (compresi i fidi di cassa, anticipo fatture e così via), o si debba fare riferiment­o specificam­ente a mutui. La relazione illustrati­va si limita a segnalare che, ove dal 17 giugno 2016 siano stati incrementa­ti i prestiti, il computo del Rol contabile pregresso avverrà solo nei limiti degli interessi corrispond­enti alle condizioni originarie stipulate con la banca.

Un altro punto delicato è valutare se il riporto del Rol contabile pregresso sia soggetto a scadenza o meno. Dal 2019 il riporto del Rol, in generale, è soggetto al vincolo quinquenna­le per cui sembrerebb­e strano che in relazione al Rol contabile pregresso tale vincolo non sia da applicare, anche consideran­do il fatto che il riporto, come detto, non è previsto in tutti i casi. Posto che ci sia una scadenza, l’ulteriore questione è capire se il vincolo quinquenna­le per il Rol pregresso nasca sempre dal 2019, o si debba considerar­e l’esercizio specifico di formazione dell’eccedenza pregressa. Depone a favore della prima tesi (Rol pregresso che si sterilizza sempre nel quinquenni­o successivo al 2018) il fatto che per il passato l’eccedenza del Rol non fosse distinta per anno di formazione. È auspicabil­e però un intervento chiarifica­tore.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy