Rilevanza fiscale con il principio contabile
Quali sono gli interessi attivi e passivi che rilevano per la nuova disciplina dell’articolo 96 del Tuir ? A questa domanda risponde il comma 3 dell’articolo 96, che è stato modificato: interessi, oneri (e proventi) finanziari a essi assimilati, rilevano come tali se così sono qualificati dai principi contabili adottati dall’impresa. Una volta definiti così interessi attivi e passivi, occorre circoscrivere quelli che abbiano causa finanziaria o derivano da un rapporto contrattuale con una componente di finanziamento significativa. Il riferimento bilancistico, a parere di chi scrive, permette di affermare che appare superato, sul punto, il tema della derivazione rafforzata: anche per le microimprese che non applicano la derivazione rafforzata, infatti, ciò che è imputato a conto economico quale interesse, in seguito alla corretta adozione di principi contabili, rileva anche fiscalmente come interesse. Pensiamo al tema del costo ammortizzato, applicato a un contratto di mutuo nel quale sono compresi significativi costi di transazione rappresentati da perizie sul valore dell’immobile. Se la microimpresa applicherà il criterio del costo ammortizzato, tali costi diventano oneri finanziari da imputare al conto economico in base al piano di ammortamento calcolato al tasso effettivo, e, peraltro, anche non applicando il criterio del costo ammortizzato si avranno oneri finanziari da riscontare in base alla durata del contratto. Tali componenti negativi dal punto di vista fiscale assumono natura di interessi passivi non tanto in base al principio di derivazione rafforzata, ma in base alla previsione del comma 3 del nuovo articolo 96 del Tuir. Un altro esempio rilevante è il prestito a tasso zero erogato ai dipendenti. In base all’Oic 15, tale prestito comporta la rilevazione del credito al valore attuale (costo ammortizzato) con imputazione del differenziale non tanto quale onere finanziario, bensì quale costo del personale (Oic 15, esempio illustrativo 2C), per contro alla chiusura di ogni esercizio si avrà la rilevazione degli interessi attivi figurativi di competenza. Ciò comporta che il componente negativo, non qualificato come interesse passivo, non sia sottoposto al test del Rol, mentre quello positivo rilevi quale interesse attivo, perché la corretta classificazione contabile definisce il componente anche ai fini fiscali. La componente interesse assume rilevanza, poi, solo perché derivante da causa finanziaria. La norma sembra modificare lo scenario precedente, nel senso che interessi attivi e passivi sono trattati in uguale modo: rilevano solo se dipendono da causa finanziaria, oltre che per quei rapporti che presentano una rilevante componente di finanziamento.