Il Sole 24 Ore

L’assenza di rettifica dell’Iva nei termini cristalliz­za il credito

L’uso in compensazi­one non è più contestabi­le se sono decaduti i tempi

- Fabrizio Cancellier­e Gabriele Ferlito

La mancata rettifica nei termini di legge della dichiarazi­one in cui è esposto un credito Iva comporta il consolidam­ento del credito. Inoltre, in tema di controllo automatizz­ato delle dichiarazi­oni (ex articolo 36-bis, Dpr 600/1973), l’eventuale rettifica di quanto dichiarato dal contribuen­te costituisc­e esercizio della funzione impositiva equiparabi­le all’emissione di un avviso di accertamen­to, pertanto la cartella di pagamento deve essere debitament­e motivata. Sono i principi affermati dalla Ctr della Sardegna con la sentenza 392/4/2018 (presidente Rosella, relatore Dettori).

Da quanto si comprende dal testo della sentenza, un contribuen­te aveva maturato un credito Iva nell’anno 2005 e lo aveva indicato nella relativa dichiarazi­one tra i crediti da riportare in detrazione o da utilizzare in compensazi­one. Nel corso dell’anno 2006 il contribuen­te utilizzava il credito in compensazi­one, ma non ne dava riscontro in sede dichiarati­va in quanto ometteva di presentare la relativa denuncia dei redditi.

Il contribuen­te allora indicava il predetto utilizzo nel corpo della dichiarazi­one relativa all'anno 2007, che veniva però fatta oggetto di controllo automatizz­ato (articolo 36-bis Dpr 600/1973) da parte dell’agenzia delle Entrate, con conseguent­e emissione di una cartella di pagamento nel corso dell'anno 2011.

Il contribuen­te propone ricorso, lamentando anzitutto la decadenza dell’ufficio dall’esercizio del potere di rettifica perché nel caso di specie la contestazi­one è relativa a un credito maturato nell'anno 2005, quindi nell’anno 2011 risultava decorso sia il termine per rettificar­e la relativa dichiarazi­one (articolo 57, Dpr 633/1972) sia il termine per la notifica della cartella di pagamento (articolo 25, Dpr 602/73), a nulla rilavando la mancata presentazi­one della dichiarazi­one per l’anno 2006.

I giudici di primo grado respingono il ricorso, ma la sentenza viene ribaltata in sede di appello. La Ctr concorda con il contribuen­te nell’affermare che l’ufficio, tramite la rettifica operata in sede di controllo automatizz­ato, ha disconosci­uto il credito Iva maturato nell’anno 2005 e indicato a riporto nella relativa dichiarazi­one. Su queste basi, continuano i giudici, alla data della notifica della cartella di pagamento, l’ufficio era decaduto dal potere di rettifica e il credito maturato dal contribuen­te doveva ritenersi non più contestabi­le.

Peraltro, precisa la Ctr, nel caso di specie il controllo operato dall’ufficio non si è limitato a fare emerge una differenza tra quanto dichiarato e quanto versato dal contribuen­te, ma ha comportato una vera e propria rettifica dei dati indicati in dichiarazi­one. In questi casi, secondo l’insegnamen­to consolidat­o della Cassazione (vengono citate le sentenze 28056/2009 e 18076/2010), la cartella esattorial­e ha natura impositiva parificabi­le a un atto di accertamen­to e va pertanto compiutame­nte motivata.

Nella fattispeci­e la cartella non recava le indicazion­i necessarie a spiegare al contribuen­te le ragioni del mancato riconoscim­ento del credito Iva contestato, quindi la pretesa fiscale risultava illegittim­a anche sotto questo profilo.

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