Non è impugnabile il diniego di autotutela
Il diniego all’esercizio del potere di autotutela non costituisce un atto autonomamente impugnabile, sia perché non rientra tra quelli elencati nell'articolo 19 del Dlgs 546/1992, sia perché, diversamente, si verificherebbe un’inammissibile sostituzione del giudice tributario all'amministrazione finanziaria. Con questa rigorosa motivazione, la terza sezione della Ctr Milano (sentenza 4979/2018, presidente Cusumano, relatore Chiametti) ha respinto l’appello di una società, confermando la tesi dell’ufficio che aveva rifiutato di annullare una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione. La vicenda prende origine dalla presentazione, da parte di una Srl (nel frattempo cessata), di alcune dichiarazioni integrative, dalle quali emergeva un credito d’imposta in luogo del debito originario.
Nelle more, l’agenzia delle Entrate procedeva all’iscrizione a ruolo, cui seguiva la notifica della relativa cartella di pagamento, che – però – rimaneva incontestata. Di qui, la richiesta di annullamento in autotutela finalizzata a ottenere lo sgravio da parte dell’ufficio, il quale, tuttavia, opponeva il proprio diniego. In particolare, l’Agenzia faceva leva proprio sulla definitività della cartella, che, diversamente, sarebbe stata – di fatto – aggirata.