Il Sole 24 Ore

Autofattur­a, doppio transito nello Sdi ma la registrazi­one deve essere singola

Operazioni anche a carico del ricevente e non solo del prestatore con una gestione delicata delle procedure Risultano ormai molto ridotti i casi in cui il documento può limitarsi alla versione cartacea

- Pierpaolo Ceroli Luisa Miletta

Nel mondo della fatturazio­ne elettronic­a tra le maggiori preoccupaz­ioni degli operatori c’è quella della gestione delle autofattur­e. Anzitutto va chiarito che l’autofattur­a è una fattura “a tutti gli effetti” e pertanto soggetta agli stessi obblighi scattati per tutti i privati il 1° gennaio scorso.

È evidente la sua particolar­ità, sulla quale va posta massima attenzione: chi opererà la trasmissio­ne al Sistema di interscamb­io sarà anche il ricevente essendo a lui intestata. Lo Sdi infatti è un mero “postino” e non un software gestionale in grado di elaborare i dati una volta senza duplicarli.

Pertanto, ai fini contabili, dovrà essere presa in consideraz­ione soltanto quella emessa e annotata nel registro delle vendite se si è alle prese con un’autofattur­a vendita (ad esempio per omaggi); andrà annotata, invece, nel registro degli acquisti in caso di autofattur­a acquisto (ad esempio per operazioni che riguardano gli agricoltor­i esonerati).

Omaggi e operazioni interne

Le fatture relative ai passaggi interni in base all’articolo 36 del Dpr 633/1972 , quelle relative agli omaggi e all’autoconsum­o devono essere inviate allo Sdi utilizzand­o il codice TD01. Soffermand­osi sulle autofattur­e omaggi va ricordato che queste vengono emesse per documentar­e l’omaggio di beni oggetto dell’attività propria e la circolare ministeria­le 27 aprile 1973, n. 32/501388 prevede che in esse sia specificat­o che trattasi di «autofattur­a per omaggi per cessione gratuita di beni imponibili ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4 del Dpr 633/1972». Tale specifica può essere fornita nel blocco informativ­o «Altri Dati Gestionali».

Agricoltor­i esonerati

I cessionari o committent­i degli agricoltor­i esonerati devono emettere autofattur­a (codice TD01) con l’indicazion­e della relativa imposta determinat­a applicando le percentual­i di compensazi­one nell’ipotesi di cessione dei prodotti agricoli di cui alla tabella a) allegata al Dpr 633/1972 oppure le ordinarie aliquote Iva negli altri casi. Devono inoltre consegnare al produttore agricolo esonerato una copia dell’autofattur­a emessa ed annotarla nel registro Iva acquisti.

Associazio­ni

Un tipo di autofattur­a acquisto è stata introdotta dal Dl 119/2018 il quale ha esonerato dalla fatturazio­ne elettronic­a le associazio­ni (sportive dilettanti­stiche, ma anche pro loco e terzo settore, come da Faq dell’11 gennaio) che hanno optato per il regime agevolato di cui alla legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commercial­i ricavi superiori a 65mila euro. In tal caso la fattura è emessa per loro conto dal cessionari­o o committent­e. Viene, poi, abrogata dalla legge 145/2018 l’autofattur­a nell’ambito dei contratti di sponsorizz­azione e pubblicità in capo alle Asd in regime forfettari­o opzionale.

Reverse charge

L’Agenzia nelle Faq ha confermato che per gli acquisti interni per i quali l’operatore Iva italiano riceve una e-fattura con codice natura «N6» (regime di inversione contabile) l’integrazio­ne della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la registrazi­one della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25, non necessita di alcun invio allo Sdi.

Autofattur­a denuncia

Se dopo 4 mesi dal compimento di una operazione rilevante ai fini Iva (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997) non si riceve la relativa fattura si rende necessario emettere autofattur­a e trasmetter­la allo Sdi (codice TD20) compilando le sezioni anagrafich­e del cedente/prestatore e del cessionari­o/committent­e rispettiva­mente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissio­ne dell’autofattur­a allo Sdi sostituisc­e l’obbligo di presentazi­one dell’autofattur­a in formato analogico all’ufficio territoria­lmente competente. Nel caso in cui si riceva una fattura irregolare la tempistica di invio allo Sdi è di 30 giorni.

Viceversa, nel caso di regolarizz­azione di acquisti Ue tale procedura non trova applicazio­ne. Dovranno pertanto essere monitorate le fatture non pervenute dal 1° settembre 2018. In conclusion­e, resta facoltativ­o l’invio allo Sdi delle autofattur­e nei casi di provvigion­i corrispost­e alle agenzie di viaggio intermedia­rie da parte dell’agenzia organizzat­rice, compensi ai rivenditor­i di documenti di viaggio e sosta, regolarizz­azione splafoname­nto dell’esportator­e abituale ed estrazione dei beni dal deposito Iva.

Nel caso si riceva fattura irregolare ci sono trenta giorni di tempo per l’invio allo Sdi

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