Il Sole 24 Ore

La data è contestual­e, l’invio differito entro 10 giorni

- PAOLO CENTORE

Fattura a un solo recapito

D Non è chiaro se lo Sdi invia la fattura sia al cessionari­o/committent­e (che in questo caso è l’emittente e anche il ricevente) sia (in copia) al recapito elettronic­o prescelto dal cedente/prestatore. Il Sole24Ore in un articolo di novembre ipotizzava che ci fosse il doppio invio. Vorrei capire come effettivam­ente si comporterà lo Sdi (il nostro Hub esclude che il doppio invio possa esserci).

r L’agenzia delle Entrate nelle risposte fornite nel corso del forum del Sole24ore del 12 novembre 2018 ha chiarito che il sistema di interscamb­io consegna la fattura all’indirizzo telematico (Pec o codice destinatar­io) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionari­o/committent­e per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronic­a sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore lo Sdi consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionari­o/committent­e abbia utilizzato il servizio di registrazi­one presente nel portale “Fatture e Corrispett­ivi”. In questa seconda ipotesi - ovvero quando il cessionari­o/ committent­e ha registrato il proprio indirizzo - il sistema di interscamb­io recapita automatica­mente la fattura all’indirizzo registrato. In questo caso il prestatore la mette a disposizio­ne nell’area riservata “fatture e corrispett­ivi” del sito dell’agenzia delle Entrate.

GIORGIO CONFENTE

Privati e conservazi­one

D In riferiment­o alle fatture elettronic­he emesse a privati per oneri deducibili/detraibili, le stesse dovranno essere inviate al conservato­re? Pertanto i privati dovranno/potranno aderire al servizio di conservazi­one messo a disposizio­ne dall’agenzia delle Entrate per i titolari di partita Iva?

r Premesso che i soggetti privati hanno il diritto di ricevere le fatture in modalità cartacea, salvo espressa rinuncia, si ritiene che per loro non sussista l’obbligo di conservazi­one elettronic­a. Ciò trova riscontro anche nell’ «Adesione alla convenzion­e di servizio per la conservazi­one delle fatture elettronic­he prevista dall’articolo 1 del Dlgs 127/2015» elaborata dall’agenzia delle Entrate dove esplicitam­ente viene circoscrit­to al «soggetto Iva individuat­o nel frontespiz­io, di seguito “il Contribuen­te”».

PIERPAOLO CEROLI

Date disallinea­te

D È corretto nella fatturazio­ne per i servizi dire che la data sulla fattura stabilisce quando l’operazione è effettuata e che quindi da quel momento questa fattura - che è immediata - deve rispettare i termini di invio al Sistema di interscamb­io? Faccio un esempio: se emetto una fattura per il servizio elaborazio­ne paghe effettuato nel mese di ottobre 2019, dato il documento il 31 ottobre e lo invio entro il 10 novembre allo Sdi non sarò sanzionato, mentre se lo invio il 12 ottobre sì. È corretto?

r Il decreto Iva distingue il momento di effettuazi­one dell’operazione da quello di emissione della fattura. In particolar­e, la fattura deve contenere «la data in cui è effettuata (…) la prestazion­e di servizi ovvero la data in cui è corrispost­o in tutto o in parte il corrispett­ivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (articolo 21, comma 2, lettera g-bis del Dpr 633/72).

Inoltre, in base alla versione della norma che entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura deve essere emessa entro dieci giorni dalla data di effettuazi­one dell’operazione (articolo 21, comma 4, Dpr 633/72) che, nel caso di prestazion­i di servizi, corrispond­e al giorno del pagamento del corrispett­ivo o, se anteriore, della fatturazio­ne (articolo 6, Dpr 633/72). Pertanto, nel caso in esame, ove la data dei servizi resi sia identica a quella della fatturazio­ne, la fattura elettronic­a può essere emessa e trasmessa entro i dieci giorni successivi al 31 ottobre 2019.

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