La data è contestuale, l’invio differito entro 10 giorni
Fattura a un solo recapito
D Non è chiaro se lo Sdi invia la fattura sia al cessionario/committente (che in questo caso è l’emittente e anche il ricevente) sia (in copia) al recapito elettronico prescelto dal cedente/prestatore. Il Sole24Ore in un articolo di novembre ipotizzava che ci fosse il doppio invio. Vorrei capire come effettivamente si comporterà lo Sdi (il nostro Hub esclude che il doppio invio possa esserci).
r L’agenzia delle Entrate nelle risposte fornite nel corso del forum del Sole24ore del 12 novembre 2018 ha chiarito che il sistema di interscambio consegna la fattura all’indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico del cedente/prestatore lo Sdi consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”. In questa seconda ipotesi - ovvero quando il cessionario/ committente ha registrato il proprio indirizzo - il sistema di interscambio recapita automaticamente la fattura all’indirizzo registrato. In questo caso il prestatore la mette a disposizione nell’area riservata “fatture e corrispettivi” del sito dell’agenzia delle Entrate.
GIORGIO CONFENTE
Privati e conservazione
D In riferimento alle fatture elettroniche emesse a privati per oneri deducibili/detraibili, le stesse dovranno essere inviate al conservatore? Pertanto i privati dovranno/potranno aderire al servizio di conservazione messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate per i titolari di partita Iva?
r Premesso che i soggetti privati hanno il diritto di ricevere le fatture in modalità cartacea, salvo espressa rinuncia, si ritiene che per loro non sussista l’obbligo di conservazione elettronica. Ciò trova riscontro anche nell’ «Adesione alla convenzione di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche prevista dall’articolo 1 del Dlgs 127/2015» elaborata dall’agenzia delle Entrate dove esplicitamente viene circoscritto al «soggetto Iva individuato nel frontespizio, di seguito “il Contribuente”».
PIERPAOLO CEROLI
Date disallineate
D È corretto nella fatturazione per i servizi dire che la data sulla fattura stabilisce quando l’operazione è effettuata e che quindi da quel momento questa fattura - che è immediata - deve rispettare i termini di invio al Sistema di interscambio? Faccio un esempio: se emetto una fattura per il servizio elaborazione paghe effettuato nel mese di ottobre 2019, dato il documento il 31 ottobre e lo invio entro il 10 novembre allo Sdi non sarò sanzionato, mentre se lo invio il 12 ottobre sì. È corretto?
r Il decreto Iva distingue il momento di effettuazione dell’operazione da quello di emissione della fattura. In particolare, la fattura deve contenere «la data in cui è effettuata (…) la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (articolo 21, comma 2, lettera g-bis del Dpr 633/72).
Inoltre, in base alla versione della norma che entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura deve essere emessa entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (articolo 21, comma 4, Dpr 633/72) che, nel caso di prestazioni di servizi, corrisponde al giorno del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, della fatturazione (articolo 6, Dpr 633/72). Pertanto, nel caso in esame, ove la data dei servizi resi sia identica a quella della fatturazione, la fattura elettronica può essere emessa e trasmessa entro i dieci giorni successivi al 31 ottobre 2019.
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