Il Sole 24 Ore

Eliminato dal 2019 il bonus ad hoc per le aziende edili

Per finanziare la riduzione generalizz­ata dei premi cadono vecchie previsioni

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La revisione del sistema tariffario Inail porta con sé una importante rivisitazi­one degli sconti in vigore prima della legge 145/2018. Per reperire le risorse necessarie al taglio generalizz­ato dei premi, la legge di Bilancio sancisce la riduzione o l’abrogazion­e di alcune misure struttural­i.

Infatti, secondo le disposizio­ni dei commi 1122 e 1123, della legge 145/2018, subiranno un ridimensio­namento le coperture per il finanziame­nto dei progetti di investimen­to e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come quelle prima riservate allo sconto per l’attività di prevenzion­e aziendale (il cosiddetto bando Isi).

Il ridimensio­namento

Eliminate del tutto due misure agevolativ­e: lo sconto “cuneo” e lo sconto riservato alle aziende del settore edile. In seguito alla prima misura, introdotta dalla legge 147/2013 (articolo 1, comma 128), il Dm del Lavoro del 22 ottobre 2018 aveva fissato la riduzione dei premi per il 2019 nell’importo del 15,24 per cento. Questo sconto si applicava ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazion­e marittima e ai premi speciali unitari delle polizze artigiani: per verificare la sussistenz­a dei requisiti sull’applicazio­ne del beneficio erano fissati criteri differenzi­ati a seconda che le lavorazion­i fossero iniziate da oltre un biennio o da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il beneficio resta comunque immutato, per l’anno in corso, in relazione ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi Rx, sostanze radioattiv­e, pescatori, frantoi, facchini, barrocciai/vetturini/ippotraspo­rtatori.

Con riferiment­o allo sconto edile (articolo 29, comma 2, del Dl 244/1995), anch’esso abrogato dal 2019, le aziende del settore possono però contare sulla riduzione del premio in misura pari all’11,50% (Dm del Lavoro del 4 ottobre 2018), applicabil­e alla sola regolazion­e 2018. In futuro l’agevolazio­ne resta applicabil­e per i soli contributi Inps.

Nell’ambito della revisione è stato abolito anche il premio supplement­are per la silicosi e l’asbestosi (articolo 153 del Dpr 1124/1965), così come scende al 110 per mille il tasso massimo applicabil­e alle lavorazion­i pericolose (rispetto all’attuale 130 per mille).

Le agevolazio­ni che restano

Non sono state toccate, invece, le agevolazio­ni legate ad alcuni rapporti di lavoro: quella per i dipendenti assunti in sostituzio­ne di maternità (per le aziende con meno di 20 dipendenti) e quella legata alle assunzioni di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupat­i da oltre 12 mesi.

La sanzione

La violazione dell’obbligo di comunicare all’Inail l’ammontare delle retribuzio­ni effettivam­ente corrispost­e nel periodo assicurati­vo nei termini previsti, è punita con la sanzione di 770 euro (misura ridotta a 250 euro, con misura minima 125 euro) se la mancata o tardiva comunicazi­one non determina una liquidazio­ne del premio inferiore al dovuto).

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