Sui nuovi ingressi l’incognita del concorso unico
Nodo graduatorie e profili sull’obbligo di adesione alle selezioni centralizzate
Superamento del blocco alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo per le amministrazioni che non hanno rispettato nell’anno precedente i vincoli del pareggio di bilancio e divieto di indire concorsi da parte delle singole amministrazioni per posti che non hanno profili specifici e peculiari. Le due novità portate dalla legge di bilancio sono rilevanti.
Il comma 823 stabilisce che «a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione» una serie di commi della legge n. 232/2016, tra cui il comma 475, compresa la lettera e), cioè la disposizione che sanziona con il divieto di assunzioni a qualunque titolo le amministrazioni che nell’anno precedente non hanno rispettato il pareggio. Viene meno una sanzione che già dal finire degli anni 90 colpiva le amministrazioni inadempienti rispetto ai vincoli di finanza pubblica. In via interpretativa il divieto era stato inteso in senso assai ampio, interessando anche le proroghe, i contratti flessibili e le co.co.co.: sostanzialmente rimanevano escluse solo le assunzioni delle categorie protette necessarie per il rispetto della quota d’obbligo. Occorre però capire la decorrenza della disposizione: se dall’eventuale mancato rispetto del pareggio di bilancio nel 2018 o dalla inosservanza del vincolo a partire dal 2019. Il dettato legislativo si limita a dire che la cessazione del divieto si applica «a decorrere dal 2019». Nella direzione di applicare la disposizione agli enti che nel 2019 non rispetteranno i vincoli del pareggio di bilancio sembrano spingere le disposizioni contenute nel comma 827, che espressamente escludono l’applicazione del divieto di effettuare assunzioni per i Comuni che hanno votato nel corso del 2018.
Il comma 360, con una disposizione sulla cui legittimità costituzionale si possono sollevare numerosi dubbi, impone anche alle regioni ed agli enti locali effettuare le assunzioni a tempo indeterminato, fatte salve le professionalità che hanno una «spiccata specificità», aderendo ai concorsi unici. Queste forme di reclutamento saranno organizzate per tutte le Pa dalla Funzione Pubblica, con il concorso della commissione Ripam e il supporto di Formez. Per questi concorsi viene disposto il superamento dell’obbligo della preventiva indizione delle procedure di mobilità volontaria, mentre resta il vincolo della comunicazione preventiva per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità. Le regole operative saranno dettate dalla Funzione pubblica con un decreto che dovrebbe essere emanato entro la fine di febbraio. Fino all’emanazione, le amministrazioni possono continuare ad effettuare le proprie assunzioni sulla base di concorsi autonomi. Si deve presumere che sono in ogni caso fatte salve le procedure avviate sia prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio, quindi entro il 31 dicembre scorso, sia prima della emanazione del decreto. La disposizione solleva dubbi sulla sua prevalenza rispetto alla preferenza che da tempo il legislatore ha previsto per lo scorrimento delle graduatorie dello stesso ente. Essa è inoltre destinata a sollevare contrasti sull’individuazione delle selezioni che, per la specificità della professionalità richiesta, rimangono al di fuori del vincolo al concorso unico.