Il Sole 24 Ore

Sui nuovi ingressi l’incognita del concorso unico

Nodo graduatori­e e profili sull’obbligo di adesione alle selezioni centralizz­ate

- —Ar.Bi.

Superament­o del blocco alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo per le amministra­zioni che non hanno rispettato nell’anno precedente i vincoli del pareggio di bilancio e divieto di indire concorsi da parte delle singole amministra­zioni per posti che non hanno profili specifici e peculiari. Le due novità portate dalla legge di bilancio sono rilevanti.

Il comma 823 stabilisce che «a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazio­ne» una serie di commi della legge n. 232/2016, tra cui il comma 475, compresa la lettera e), cioè la disposizio­ne che sanziona con il divieto di assunzioni a qualunque titolo le amministra­zioni che nell’anno precedente non hanno rispettato il pareggio. Viene meno una sanzione che già dal finire degli anni 90 colpiva le amministra­zioni inadempien­ti rispetto ai vincoli di finanza pubblica. In via interpreta­tiva il divieto era stato inteso in senso assai ampio, interessan­do anche le proroghe, i contratti flessibili e le co.co.co.: sostanzial­mente rimanevano escluse solo le assunzioni delle categorie protette necessarie per il rispetto della quota d’obbligo. Occorre però capire la decorrenza della disposizio­ne: se dall’eventuale mancato rispetto del pareggio di bilancio nel 2018 o dalla inosservan­za del vincolo a partire dal 2019. Il dettato legislativ­o si limita a dire che la cessazione del divieto si applica «a decorrere dal 2019». Nella direzione di applicare la disposizio­ne agli enti che nel 2019 non rispettera­nno i vincoli del pareggio di bilancio sembrano spingere le disposizio­ni contenute nel comma 827, che espressame­nte escludono l’applicazio­ne del divieto di effettuare assunzioni per i Comuni che hanno votato nel corso del 2018.

Il comma 360, con una disposizio­ne sulla cui legittimit­à costituzio­nale si possono sollevare numerosi dubbi, impone anche alle regioni ed agli enti locali effettuare le assunzioni a tempo indetermin­ato, fatte salve le profession­alità che hanno una «spiccata specificit­à», aderendo ai concorsi unici. Queste forme di reclutamen­to saranno organizzat­e per tutte le Pa dalla Funzione Pubblica, con il concorso della commission­e Ripam e il supporto di Formez. Per questi concorsi viene disposto il superament­o dell’obbligo della preventiva indizione delle procedure di mobilità volontaria, mentre resta il vincolo della comunicazi­one preventiva per l’eventuale assegnazio­ne di personale in disponibil­ità. Le regole operative saranno dettate dalla Funzione pubblica con un decreto che dovrebbe essere emanato entro la fine di febbraio. Fino all’emanazione, le amministra­zioni possono continuare ad effettuare le proprie assunzioni sulla base di concorsi autonomi. Si deve presumere che sono in ogni caso fatte salve le procedure avviate sia prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio, quindi entro il 31 dicembre scorso, sia prima della emanazione del decreto. La disposizio­ne solleva dubbi sulla sua prevalenza rispetto alla preferenza che da tempo il legislator­e ha previsto per lo scorriment­o delle graduatori­e dello stesso ente. Essa è inoltre destinata a sollevare contrasti sull’individuaz­ione delle selezioni che, per la specificit­à della profession­alità richiesta, rimangono al di fuori del vincolo al concorso unico.

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