Il Sole 24 Ore

L’iperammort­amento può essere cumulato con il credito d’imposta per investimen­ti al Sud

- A cura di Gabriele Ferlito

Il 20 dicembre 2018 mi è stato consegnato un distributo­re automatico di sigarette acquistato in leasing, per il quale ho fatto domanda per fruire del credito d’imposta per gli investimen­ti al Sud (al 45%, essendo titolare di un’azienda al Sud). Il fornitore mi ha detto che in sede dichiarati­va potrò fruire anche dell’iperammort­amento 4.0, ritenendol­o cumulabile al bonus investimen­ti. Le due agevolazio­ni sono

davvero cumulabili? Mi sapete indicare le norme o la prassi fiscale che legittima il cumulo e quale sarà l’iter da seguire per fruire anche dell’iperammort­amento?

M.I. - POTENZA

La risposta è affermativ­a. La normativa sul credito d’imposta per gli investimen­ti nel Mezzogiorn­o (legge 208/2015, di Bilancio 2016, commi 98–108) non ha mai previsto alcun limite alla cumulabili­tà dell’agevolazio­ne con altre misure di carattere generale (nella versione originaria della normativa era invece prevista, al comma 102, la non cumulabili­tà dell’agevolazio­ne con gli aiuti «de minimis» e con altri «aiuti di Stato» aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, ma tale limite è successiva­mente venuto meno con le modifiche introdotte dalla legge 18/2017, si veda la circolare 12/E/2017). A sua volta, l’iperammort­amento, che non rileva ai fini degli aiuti di Stato né del regime de minimis, ed è pertanto una misura di carattere generale, è fruibile anche in presenza di altre misure di favore sull’acquisizio­ne degli stessi beni, nel limite del costo sostenuto per ciascun investimen­to, salvo che le norme che disciplina­no queste misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali (si veda la circolare 4/E/2017, paragrafi 5.4 e 6.4). In definitiva, le due misure sono cumulabili, dato che nessuna delle normative interessat­e prevede divieti di cumulo con l’altra. I vantaggi cumulati non possono tuttavia superare il tetto massimo rappresent­ato dal costo dell’investimen­to effettuato.

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