L’iperammortamento può essere cumulato con il credito d’imposta per investimenti al Sud
Il 20 dicembre 2018 mi è stato consegnato un distributore automatico di sigarette acquistato in leasing, per il quale ho fatto domanda per fruire del credito d’imposta per gli investimenti al Sud (al 45%, essendo titolare di un’azienda al Sud). Il fornitore mi ha detto che in sede dichiarativa potrò fruire anche dell’iperammortamento 4.0, ritenendolo cumulabile al bonus investimenti. Le due agevolazioni sono
davvero cumulabili? Mi sapete indicare le norme o la prassi fiscale che legittima il cumulo e quale sarà l’iter da seguire per fruire anche dell’iperammortamento?
M.I. - POTENZA
La risposta è affermativa. La normativa sul credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (legge 208/2015, di Bilancio 2016, commi 98–108) non ha mai previsto alcun limite alla cumulabilità dell’agevolazione con altre misure di carattere generale (nella versione originaria della normativa era invece prevista, al comma 102, la non cumulabilità dell’agevolazione con gli aiuti «de minimis» e con altri «aiuti di Stato» aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, ma tale limite è successivamente venuto meno con le modifiche introdotte dalla legge 18/2017, si veda la circolare 12/E/2017). A sua volta, l’iperammortamento, che non rileva ai fini degli aiuti di Stato né del regime de minimis, ed è pertanto una misura di carattere generale, è fruibile anche in presenza di altre misure di favore sull’acquisizione degli stessi beni, nel limite del costo sostenuto per ciascun investimento, salvo che le norme che disciplinano queste misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali (si veda la circolare 4/E/2017, paragrafi 5.4 e 6.4). In definitiva, le due misure sono cumulabili, dato che nessuna delle normative interessate prevede divieti di cumulo con l’altra. I vantaggi cumulati non possono tuttavia superare il tetto massimo rappresentato dal costo dell’investimento effettuato.