Il Sole 24 Ore

Così l’agevolazio­ne al disabile per l’acquisto dell’automobile

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Sono invalida al 55 per cento: ho diritto all’agevolazio­ne per l’acquisto di un’auto da parte di disabili ex legge 104/1992? Poiché il 19% della spesa è detraibile dall’Irpef, ma non ho capienza, la somma mi verrà rimborsata come accade per le spese mediche?

P.V. - DESIO

L’agevolazio­ne ai fini Irpef per l’acquisto dell’auto (detrazione pari al 19% del costo sostenuto da calcolare su una spesa massima di 18.075,99 euro riconosciu­ta – ex articolo 15, comma 1, lettera c del Dpr 917/1986 – solo se il veicolo è utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili) può essere fruita solo dai seguenti soggetti (o, qualora fosse fiscalment­e a suo carico, da un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile): non vedenti (articoli 2, 3 e 4 della legge 138/2001) e sordi (legge 381/1970; circolare 3/E/2016); disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagna­mento e disabili con grave limitazion­e della capacità di deambulazi­one o affetti da pluriamput­azioni (articolo 3, comma 3, legge 104/1992); disabili con ridotte o impedite capacità motorie (solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazio­ni è condiziona­to all’adattament­o del veicolo). L’incapienza del contribuen­te (che si ha qualora la detrazione fosse d’importo superiore all’imposta dovuta) non dà luogo a rimborso.

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