Il Sole 24 Ore

Il fabbricato non fruisce dell’ecobonus se è ampliato

- A cura di Marco Zandonà

Un fabbricato produttivo è composto da un locale di 1.800 metri quadrati destinato alla produzione, dotato di un impianto di riscaldame­nto, e da due tettoie laterali aperte, ciascuna di 200 metri quadri. È prevista la ristruttur­azione con la demolizion­e delle due pareti che separano il locale dalle tettoie e la loro ricostruzi­one, accorpando la superficie delle due tettoie in modo da ampliare il locale produttivo di 400 metri. Con la costruzion­e delle nuove pareti perimetral­i con pannelli sandwich isolanti, si ottiene anche la riqualific­azione energetica del fabbricato. È possibile applicare la detrazione fiscale per risparmio energetico?

G.F. - TREBASELEG­HE

La risposta è negativa. La detrazione del 65% anche per i fabbricati produttivi si rende applicabil­e per le sole spese di ristruttur­azione e non per quelle di ampliament­o. Con la risoluzion­e 4/E/2011, l’agenzia delle Entrate si è espressa a proposito dell’applicabil­ità delle detrazioni del 36%–50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it), ma lo stesso vale anche per la detrazione per interventi di risparmio energetico (articolo 1, comma 3 , lettera a n. 1–11 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaent­rate.it, articolo 1 della legge 145/2018, di Bilancio 2019), in presenza di lavori di ristruttur­azione e ampliament­o, con o senza demolizion­e dell’edificio originario. In particolar­e, nell’ipotesi di ristruttur­azione con demolizion­e e ricostruzi­one, le agevolazio­ni competono «solo in caso di fedele ricostruzi­one, nel rispetto di volumetria dell’edificio preesisten­te»; diversamen­te, in caso di demolizion­e e ricostruzi­one con ampliament­o, le detrazioni non spettano, «in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzion­e». Viceversa se l’intervento di ampliament­o avviene senza demolizion­e (totale) ma mediante ristruttur­azione e ampliament­o, le spese detraibili sono solo quelle relative all’intervento eseguito sulla parte preesisten­te che, a tal fine, devono essere tenute distinte da quelle di ampliament­o. Proprio come nel caso espresso dal lettore, nel quale si ristruttur­a e amplia l’unità immobiliar­e previa una parziale demolizion­e e ricostruzi­one. Le spese detraibili sono, pertanto, solo quelle di ristruttur­azione della parte preesisten­te, a condizione che le stesse spese siano tenute distinte – a livello contabile, di pagamento e fatturazio­ne – da quelle di ampliament­o non detraibili.

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