Il fabbricato non fruisce dell’ecobonus se è ampliato
Un fabbricato produttivo è composto da un locale di 1.800 metri quadrati destinato alla produzione, dotato di un impianto di riscaldamento, e da due tettoie laterali aperte, ciascuna di 200 metri quadri. È prevista la ristrutturazione con la demolizione delle due pareti che separano il locale dalle tettoie e la loro ricostruzione, accorpando la superficie delle due tettoie in modo da ampliare il locale produttivo di 400 metri. Con la costruzione delle nuove pareti perimetrali con pannelli sandwich isolanti, si ottiene anche la riqualificazione energetica del fabbricato. È possibile applicare la detrazione fiscale per risparmio energetico?
G.F. - TREBASELEGHE
La risposta è negativa. La detrazione del 65% anche per i fabbricati produttivi si rende applicabile per le sole spese di ristrutturazione e non per quelle di ampliamento. Con la risoluzione 4/E/2011, l’agenzia delle Entrate si è espressa a proposito dell’applicabilità delle detrazioni del 36%–50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), ma lo stesso vale anche per la detrazione per interventi di risparmio energetico (articolo 1, comma 3 , lettera a n. 1–11 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it, articolo 1 della legge 145/2018, di Bilancio 2019), in presenza di lavori di ristrutturazione e ampliamento, con o senza demolizione dell’edificio originario. In particolare, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, le agevolazioni competono «solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria dell’edificio preesistente»; diversamente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, le detrazioni non spettano, «in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione». Viceversa se l’intervento di ampliamento avviene senza demolizione (totale) ma mediante ristrutturazione e ampliamento, le spese detraibili sono solo quelle relative all’intervento eseguito sulla parte preesistente che, a tal fine, devono essere tenute distinte da quelle di ampliamento. Proprio come nel caso espresso dal lettore, nel quale si ristruttura e amplia l’unità immobiliare previa una parziale demolizione e ricostruzione. Le spese detraibili sono, pertanto, solo quelle di ristrutturazione della parte preesistente, a condizione che le stesse spese siano tenute distinte – a livello contabile, di pagamento e fatturazione – da quelle di ampliamento non detraibili.