Il Sole 24 Ore

Spese di vitto in trasferta scomputabi­li fino a 180,76 €

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Usa società si occupa della ricerca e valutazion­e di strutture alberghier­e e di ristorazio­ne per conto di agenzie di viaggio e tour operator. Le spese sostenute dall’amministra­tore per vitto e alloggio durante questi viaggi possono essere considerat­e costi inerenti con deducibili­tà integrale senza essere soggetti alle previsioni dell’articolo 95, comma 3, del Dpr 917/1986 (Tuir)?

M.C. - MILANO

La disposizio­ne indicata dal lettore (articolo 95, comma 3 del Tuir) stabilisce che le spese di vitto e alloggio, sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaboraz­ione coordinata e continuati­va (quali gli amministra­tori), sono ammesse in deduzione dal reddito d’impresa per un ammontare giornalier­o non superiore a 180,76 euro, elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero. Tale disposizio­ne si applica a tutti i titolari di reddito d’impresa senza alcuna eccezione. Il lettore potrebbe disapplica­rla solo in caso di risposta favorevole a un interpello disapplica­tivo provando che nella situazione concreta non possono realizzars­i gli effetti elusivi che la norma intende evitare e sempre che l’agenzia delle Entrate consideri tale fattispeci­e suscettibi­le di disapplica­zione ex articolo 11, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuen­te).

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