Spese di vitto in trasferta scomputabili fino a 180,76 €
Usa società si occupa della ricerca e valutazione di strutture alberghiere e di ristorazione per conto di agenzie di viaggio e tour operator. Le spese sostenute dall’amministratore per vitto e alloggio durante questi viaggi possono essere considerate costi inerenti con deducibilità integrale senza essere soggetti alle previsioni dell’articolo 95, comma 3, del Dpr 917/1986 (Tuir)?
M.C. - MILANO
La disposizione indicata dal lettore (articolo 95, comma 3 del Tuir) stabilisce che le spese di vitto e alloggio, sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (quali gli amministratori), sono ammesse in deduzione dal reddito d’impresa per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro, elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero. Tale disposizione si applica a tutti i titolari di reddito d’impresa senza alcuna eccezione. Il lettore potrebbe disapplicarla solo in caso di risposta favorevole a un interpello disapplicativo provando che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare e sempre che l’agenzia delle Entrate consideri tale fattispecie suscettibile di disapplicazione ex articolo 11, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).