Il Sole 24 Ore

Le violazioni formali non sono punibili

- Salvina Morina eTonino Morina

Nel corso del 1° trimestre 2018, una fattura di acquisto in reverse charge è stata erroneamen­te registrata ex articolo 17, con conseguent­e errore nella comunicazi­one delle liquidazio­ni periodiche nel rigo VP2 (totale operazioni attive), VP4 (Iva esigibile) e VP5 (Iva detratta). I righi VP6 (Iva dovuta) e VP14 (Iva da versare) risultano corretti. Per regolarizz­are la posizione, oltre al reinvio della comunicazi­one delle liquidazio­ni periodiche Iva è necessario procedere con il ravvedimen­to (1/8 di 500 euro), nonostante l’errore non abbia influito sul dato finale del debito o del credito della liquidazio­ne periodica?

M.P. - CUNEO

Il lettore, che ha inviato una nuova liquidazio­ne periodica Iva per correggere degli errori formali commessi nella precedente comunicazi­one, non deve pagare alcuna sanzione. Perché gli errori formali non sono sanzionabi­li. Sono cioè applicabil­i i princìpi espressi dalla stessa agenzia delle Entrate, nella circolare 77/E del 3 agosto 2001. In questa circolare, al paragrafo 3.1, l’Agenzia afferma che: «L’articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000 prevede, tra l’altro, la non punibilità di quei comportame­nti che si traducono in una “mera violazione formale senza alcun debito d’imposta”. In attuazione di tale previsione, la disposizio­ne recata dal comma 5– bis dell’articolo 6 del decreto legislativ­o n. 472 del 1997 stabilisce, come già detto, che non sono punibili le violazioni che, oltre a non incidere sulla determinaz­ione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, non pregiudica­no l’attività di controllo dell’amministra­zione finanziari­a. Resta, invece, punibile ogni altra violazione che sia di ostacolo all’attività di controllo. Ai fini della non punibilità della commessa violazione, le condizioni negative appena richiamate devono intendersi alternativ­e e non concorrent­i, con la conseguenz­a che non può configurar­si una violazione meramente

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