Le violazioni formali non sono punibili
Nel corso del 1° trimestre 2018, una fattura di acquisto in reverse charge è stata erroneamente registrata ex articolo 17, con conseguente errore nella comunicazione delle liquidazioni periodiche nel rigo VP2 (totale operazioni attive), VP4 (Iva esigibile) e VP5 (Iva detratta). I righi VP6 (Iva dovuta) e VP14 (Iva da versare) risultano corretti. Per regolarizzare la posizione, oltre al reinvio della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è necessario procedere con il ravvedimento (1/8 di 500 euro), nonostante l’errore non abbia influito sul dato finale del debito o del credito della liquidazione periodica?
M.P. - CUNEO
Il lettore, che ha inviato una nuova liquidazione periodica Iva per correggere degli errori formali commessi nella precedente comunicazione, non deve pagare alcuna sanzione. Perché gli errori formali non sono sanzionabili. Sono cioè applicabili i princìpi espressi dalla stessa agenzia delle Entrate, nella circolare 77/E del 3 agosto 2001. In questa circolare, al paragrafo 3.1, l’Agenzia afferma che: «L’articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000 prevede, tra l’altro, la non punibilità di quei comportamenti che si traducono in una “mera violazione formale senza alcun debito d’imposta”. In attuazione di tale previsione, la disposizione recata dal comma 5– bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997 stabilisce, come già detto, che non sono punibili le violazioni che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria. Resta, invece, punibile ogni altra violazione che sia di ostacolo all’attività di controllo. Ai fini della non punibilità della commessa violazione, le condizioni negative appena richiamate devono intendersi alternative e non concorrenti, con la conseguenza che non può configurarsi una violazione meramente