Il Sole 24 Ore

La prestazion­e generica rileva nel Paese del committent­e

- A cura di Stefano Setti

Un’impresa italiana ha deciso di aprire un deposito merci in un Paese Ue, al fine di soddisfare prontament­e le richieste di acquisto delle imprese clienti in quel Paese, e ha deciso di dotarsi di identifica­zione diretta (articolo 35–ter del Dpr 633/72). Posto che la spedizione di merci dall’Italia al Paese Ue è assimilata a una cessione intracomun­itaria, rilevante ai soli fini Iva (emissione di fattura articolo ex 41 del Dl 331/93 e presentazi­one del modello Intrastat), mentre la vendita dei beni nel Paese Ue è assoggetta­ta all’Iva estera, si chiede qual è il regime Iva da applicare alle prestazion­i di servizi ricevute in tale Paese, relative a spese per il deposito e a prestazion­i profession­ali per adempiment­i Iva. La relativa fattura dovrà essere emessa nei confronti della partita Iva estera (con imposta estera) o nei confronti della società italiana?

V.G. - FANO

Qualora all’estero vi sia unicamente un’identifica­zione diretta Iva (quindi, non una stabile organizzaz­ione), le prestazion­i di servizi andranno fatturate nei confronti della partita Iva italiana (luogo di stabilimen­to ai fini Iva della società). Ciò in consideraz­ione del fatto che le prestazion­i di servizi cosiddette “generiche” (di cui all’articolo 7–ter del Dpr 633/1972) sono territoria­lmente rilevanti ai fini Iva nel Paese ove è “stabilito” il committent­e soggetto passivo Iva.

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