Ok al passaggioseèchiusa l’attività in regime speciale
Un contribuente in regime ordinario Iva svolge due attività: commercio di auto usate e intermediazione nella vendita di auto usate (svolge un servizio alle concessionarie, mettendo in contatto venditore e acquirente). Nel 2019 vorrebbe optare per il regime forfettario. Può farlo se dal 1° gennaio 2019 non svolge più l’attività di commercio, soggetta obbligatoriamente al regime del margine (e quindi fuori dal forfettario), proseguendo con la sola attività di servizi?
C.L. - CAGLIARI
La risposta è affermativa. In via generale, infatti, va osservato che l’applicazione del regime forfettario è preclusa nei confronti dei contribuenti che si avvalgono di regimi speciali, come nel caso di chi svolge attività di rivendita di beni usati applicando il regime del margine (articolo 36, Dl 41/1995).
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che tale preclusione opera esclusivamente nei confronti di coloro che si «avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto» (circolare 10/E del 4 aprile 2016).
Nel caso descritto dal lettore, in seguito alla cessazione dell’attività di vendita di beni usati, non permangono altre attività che possano essere svolte utilizzando il regime del margine: di conseguenza, l’applicazione del regime forfettario, verificati anche gli ulteriori requisiti previsti dalla legge 190/2014, deve ritenersi legittima.