Il Sole 24 Ore

Snc inattiva: la partecipaz­ione preclude l’accesso al forfait

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Un contribuen­te, socio di società di persone (Snc) inattiva e in liquidazio­ne da oltre tre anni, come da visura camerale, non svolgendo quindi attività da oltre tre anni può fruire del regime forfettari­o? E può usufruire dell’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiv­a del 5 per cento?

S.F. - GABICCE MARE

Nel caso descritto dal quesito, l’applicazio­ne del regime forfettari­o risultereb­be preclusa dalla partecipaz­ione in una società di persone. Non possono infatti avvalersi del regime agevolato i soggetti che partecipin­o contempora­neamente a società di persone, associazio­ni, oppure a Srl in regime di trasparenz­a (articolo 1, comma 57, lettera d, legge 190/2014). A tal fine, non rileva né il fatto che la società risulti inattiva, né che si trovi in uno stato di liquidazio­ne. Nella circolare 10/E del 4 aprile 2016, l’amministra­zione finanziari­a ha precisato che, se la partecipaz­ione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la citata causa di esclusione non opera. Nel caso del lettore, pertanto, la detenzione della partecipaz­ione nella società di persone non costituire­bbe una condizione ostativa all’applicazio­ne del regime forfetario soltanto qualora tale partecipaz­ione venisse dismessa prima di aderire al regime stesso.

Una volta rimossa la causa di esclusione, si può anche applicare l’aliquota agevolata del 5 per cento. In via generale va comunque evidenziat­o che l’applicazio­ne di quest’aliquota è possibile a condizione che il soggetto non abbia esercitato, «nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività», altra attività d’impresa o di lavoro autonomo e che, al contempo, la nuova attività non si configuri nella sostanza come mera prosecuzio­ne di quella precedente­mente svolta (agenzia delle Entrate, circolare 10/E/2016).

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