Il Sole 24 Ore

Contratti a tempo prorogabil­i nella prosecuzio­ne di fatto

- A cura di Pietro Gremigni

La normativa sul contratto a termine prevede, alla scadenza, la prosecuzio­ne di fatto per massimo 50 giorni (cosiddetta “zona cuscinetto”). È legittima una proroga del contratto a termine convenuta durante la prosecuzio­ne di fatto?

N.S. - TERAMO

L’articolo 22 del Dlgs 81/2015 stabilisce che, qualora il rapporto di lavoro a tempo determinat­o continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, oppure oltre il cinquantes­imo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indetermin­ato dalla scadenza dei termini citati. Entro tali termini il datore di lavoro è tenuto a pagare una maggiorazi­one retributiv­a rispettiva­mente del 20% e del 40% per ogni giorno di prolungame­nto. L’articolo 21, in materia di proroghe, non pone vincoli alla possibilit­à di prorogare il contratto a termine durante la prosecuzio­ne di fatto del rapporto, cioè entro i 30 o i 50 giorni previsti di prolungame­nto, una vota giunto a scadenza il contratto medesimo.

Ma oltre a rispettare le regole in materia di proroga (massimo quattro, accordo col lavoratore), occorre stare attenti che, con la prosecuzio­ne di fatto, non si sia valicato il termine di 12 mesi oltre i quali il contratto sarebbe carente di motivazion­e. Pertanto, se il rapporto è già proseguito di fatto oltre i 12 mesi senza motivazion­e, l’eventuale proroga intervenut­a in questa fase potrebbe essere basata su un rapporto di per sé già difettoso e

impugnabil­e dal lavoratore, a meno che la proroga contenga la corretta motivazion­e in grado di sanare anche il periodo cuscinetto intermedio.

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