Contratti a tempo prorogabili nella prosecuzione di fatto
La normativa sul contratto a termine prevede, alla scadenza, la prosecuzione di fatto per massimo 50 giorni (cosiddetta “zona cuscinetto”). È legittima una proroga del contratto a termine convenuta durante la prosecuzione di fatto?
N.S. - TERAMO
L’articolo 22 del Dlgs 81/2015 stabilisce che, qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, oppure oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini citati. Entro tali termini il datore di lavoro è tenuto a pagare una maggiorazione retributiva rispettivamente del 20% e del 40% per ogni giorno di prolungamento. L’articolo 21, in materia di proroghe, non pone vincoli alla possibilità di prorogare il contratto a termine durante la prosecuzione di fatto del rapporto, cioè entro i 30 o i 50 giorni previsti di prolungamento, una vota giunto a scadenza il contratto medesimo.
Ma oltre a rispettare le regole in materia di proroga (massimo quattro, accordo col lavoratore), occorre stare attenti che, con la prosecuzione di fatto, non si sia valicato il termine di 12 mesi oltre i quali il contratto sarebbe carente di motivazione. Pertanto, se il rapporto è già proseguito di fatto oltre i 12 mesi senza motivazione, l’eventuale proroga intervenuta in questa fase potrebbe essere basata su un rapporto di per sé già difettoso e
impugnabile dal lavoratore, a meno che la proroga contenga la corretta motivazione in grado di sanare anche il periodo cuscinetto intermedio.