Il Sole 24 Ore

L’appalto pubblico e il distacco del personale

- Alberto Bosco e Josef Tschöll

Nel corso della gestione di un appalto pubblico, che ha a oggetto la manutenzio­ne di impianti elettrici e durata quinquenna­le, è possibile per l’impresa mandante di un raggruppam­ento temporaneo di imprese (Rti) assumere con contratto di distacco tutta la platea dei dipendenti della capogruppo mandataria dedicati alla gestione del servizio appaltato? In tal caso, il Rti è assimilabi­le al gruppo di imprese (ministero del Lavoro, interpello n. 1/2016) o al contratto di rete (Dl 76/2013)? In caso positivo, il comune interesse perseguito dalle società costituite in Ati, sancito nel corpo dei patti parasocial­i, può superare il vaglio concernent­e la genuinità dell’istituto del distacco applicato tra mandante e mandataria?

M.S. - MOLFETTA

Premesso che, in caso di distacco, non si ha nessuna nuova assunzione da parte dell’impresa mandante, l’istituto del distacco è disciplina­to dall’articolo 30 del Dlgs 276/2003. Tale norma stabilisce che l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse (non meramente economico), pone temporanea­mente uno o più lavoratori a disposizio­ne di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinat­a attività lavorativa.

Un’ipotesi particolar­e è quella del distacco tra aziende che abbiano sottoscrit­to un contratto di rete di impresa, che abbia validità in base al Dl 5/2009 (convertito, con modifiche, dalla legge 33/2009): occorre appunto, però, che tale contratto di rete esista e sia regolare.

Nel vostro caso è opportuno procedere alla certificaz­ione del distacco o valutare se procedere – con il consenso dei singoli lavoratori interessat­i – a una cessione tem-

poranea dei contratti di lavoro.

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