L’appalto pubblico e il distacco del personale
Nel corso della gestione di un appalto pubblico, che ha a oggetto la manutenzione di impianti elettrici e durata quinquennale, è possibile per l’impresa mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) assumere con contratto di distacco tutta la platea dei dipendenti della capogruppo mandataria dedicati alla gestione del servizio appaltato? In tal caso, il Rti è assimilabile al gruppo di imprese (ministero del Lavoro, interpello n. 1/2016) o al contratto di rete (Dl 76/2013)? In caso positivo, il comune interesse perseguito dalle società costituite in Ati, sancito nel corpo dei patti parasociali, può superare il vaglio concernente la genuinità dell’istituto del distacco applicato tra mandante e mandataria?
M.S. - MOLFETTA
Premesso che, in caso di distacco, non si ha nessuna nuova assunzione da parte dell’impresa mandante, l’istituto del distacco è disciplinato dall’articolo 30 del Dlgs 276/2003. Tale norma stabilisce che l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse (non meramente economico), pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Un’ipotesi particolare è quella del distacco tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, che abbia validità in base al Dl 5/2009 (convertito, con modifiche, dalla legge 33/2009): occorre appunto, però, che tale contratto di rete esista e sia regolare.
Nel vostro caso è opportuno procedere alla certificazione del distacco o valutare se procedere – con il consenso dei singoli lavoratori interessati – a una cessione tem-
poranea dei contratti di lavoro.