Nessuna clausola per proroga stipulata ante 1° novembre
Una donna è stata assunta con contratto a tempo determinato il 2 maggio 2017, con le vecchie regole del Jobs act. Nel mese di giugno 2018, con la terza proroga, il termine di scadenza è stato fissato al 31 ottobre 2018. Intorno al 25 ottobre, il termine è stato portato al 31 marzo 2019. La data di inizio della proroga è il 1° novembre, ma la stipula è avvenuta prima: la lavoratrice ha diritto alla trasformazione del proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, dato che la proroga non reca nessuna causale, obbligatoria oltre i 12 mesi di lavoro alla luce delle nuove disposizioni di legge, in vigore proprio dal 1° novembre?
G.B. - MILANO
Se la proroga fosse intervenuta dal 1° novembre in poi avrebbe dovuto indicare una motivazione tra quelle previste dal legislatore. Il punto è capire se dal 1° novembre doveva decorrere la proroga o l’accordo tra le parti che la prevedeva per fare attivare le nuove regole. L’articolo 1, comma 2, del Dl 87/2018 stabilisce che le nuove regole «si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018». Dal momento che la prima parte del comma fa riferimento al momento della stipulazione, riteniamo che lo stesso criterio valga per la stipulazione dei rinnovi e proroghe: se è stata concluso l’accordo fino al 31 ottobre (anche se decorrente dal 1° novembre) si rientra, a nostri parere, nella deroga e per cui non c’è bisogno di alcuna causale.