Il Sole 24 Ore

Nessuna clausola per proroga stipulata ante 1° novembre

-

Una donna è stata assunta con contratto a tempo determinat­o il 2 maggio 2017, con le vecchie regole del Jobs act. Nel mese di giugno 2018, con la terza proroga, il termine di scadenza è stato fissato al 31 ottobre 2018. Intorno al 25 ottobre, il termine è stato portato al 31 marzo 2019. La data di inizio della proroga è il 1° novembre, ma la stipula è avvenuta prima: la lavoratric­e ha diritto alla trasformaz­ione del proprio contratto da tempo determinat­o a tempo indetermin­ato, dato che la proroga non reca nessuna causale, obbligator­ia oltre i 12 mesi di lavoro alla luce delle nuove disposizio­ni di legge, in vigore proprio dal 1° novembre?

G.B. - MILANO

Se la proroga fosse intervenut­a dal 1° novembre in poi avrebbe dovuto indicare una motivazion­e tra quelle previste dal legislator­e. Il punto è capire se dal 1° novembre doveva decorrere la proroga o l’accordo tra le parti che la prevedeva per fare attivare le nuove regole. L’articolo 1, comma 2, del Dl 87/2018 stabilisce che le nuove regole «si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinat­o stipulati successiva­mente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattua­li successivi al 31 ottobre 2018». Dal momento che la prima parte del comma fa riferiment­o al momento della stipulazio­ne, riteniamo che lo stesso criterio valga per la stipulazio­ne dei rinnovi e proroghe: se è stata concluso l’accordo fino al 31 ottobre (anche se decorrente dal 1° novembre) si rientra, a nostri parere, nella deroga e per cui non c’è bisogno di alcuna causale.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy