Il Sole 24 Ore

Unità tecnica a responsabi­li senza la laurea «tecnica»

- A cura di Giorgio Lovili

In un Comune di 35mila abitanti della Sicilia, in cui in organico è prevista la figura dirigenzia­le per l’ufficio tecnico comunale o direzione “Territorio e ambiente”, com’è definita la direzione? Un funzionari­o incaricato di posizione organizzat­iva, con laurea in Giurisprud­enza ma non in Ingegneria– urbanistic­a e neanche il titolo di geometra con abilitazio­ne, può occuparsi di ambiti tecnici e può rilasciare concession­i edilizie e concession­i in sanatoria? Che valenza hanno gli atti “tecnici” e “amministra­tivi” adottati? Ed è possibile dare esito positivo a progetti edificator­i di un geometra?

V.G. - CANICATTÌ

Poiché il potere organizzat­ivo è prerogativ­a dell’amministra­zione nella veste della parte politica cui spetta la decisione di individuar­e le articolazi­oni organizzat­ive fondamenta­li per assicurare l’attuazione delle finalità di pubblico interesse (la cosiddetta “macro oganizzazi­one ”), e in quella degli organi preposti alla gestione che agiscono con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (realizzazi­one della cosiddetta “micro organizzaz­ione”), e ciò in base all’articolo 5, commi 1 e 2 del Dlgs 165/2001, risulta in linea con i citati criteri l’attribuzio­ne della direzione di un’unità organizzat­iva tecnica a un responsabi­le amministra­tivo con laurea non tecnica. Ciò che invece potrebbe costituire una vera e propria violazione di legge, con le conseguenz­e relative alla natura patologica (nullità, annullabil­ità) del provvedime­nto del relativo elaborato progettual­e, sarebbe costituita dall’eventuale conferimen­to di incarichi per la redazione di progetti tecnici interni non rispettoso delle competenze proprie dei tecnici: geometri, ingegneri e architetti secondo la normativa vigente. In proposito, tuttavia, occorre dire che il tema della definizion­e delle competenze delle citate categorie profession­iali ha subìto negli ultimi tempi una profonda rielaboraz­ione. Tra le più recenti è quella prevista dall’articolo 24 del Codice degli appalti, nella parte che disciplina l’attività di progettazi­one sia interna che esterna alla Pa. Secondo quanto previsto dal correttivo (Dlgs 56/2017), i profession­isti incaricati, oltre a dover essere abilitati all’esercizio della profession­e, devono essere «iscritti al relativo albo profession­ale», condizione molto innovativa e onerosa. Rimanendo nel campo delle distinzion­i delle competenze profession­ali dei geometri in rapporto a ingegneri e architetti, occorre rilevare che le competenze previste dal Rd 274/1929 all’articolo 16 devono concernere «il progetto, direzione e la vigilanza di modeste costruzion­i civili». Dove il concetto di “modestia” circa il progetto di costruzion­e da affidarsi ai geometri riguarda la presenza di cemento armato nella costruzion­e del manufatto, per cui occorre predisporr­e il relativo calcolo (e tale tipologia di calcolo non rientra nelle competenze del geometra). Ciò è emerso in occasione dell’applicazio­ne del Dm 58/2017 sulla classifica­zione sismica degli edifici, ove si prevede che i profession­isti abilitati ad asseverare la progettazi­one struttural­e, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico devono essere in possesso «di una laurea in ingegneria o architettu­ra secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328 e iscritti ai relativi Ordini di appartenen­za». La disposizio­ne, pertanto, esclude la possibilit­à di affidare l’incarico a un geometra.

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