Unità tecnica a responsabili senza la laurea «tecnica»
In un Comune di 35mila abitanti della Sicilia, in cui in organico è prevista la figura dirigenziale per l’ufficio tecnico comunale o direzione “Territorio e ambiente”, com’è definita la direzione? Un funzionario incaricato di posizione organizzativa, con laurea in Giurisprudenza ma non in Ingegneria– urbanistica e neanche il titolo di geometra con abilitazione, può occuparsi di ambiti tecnici e può rilasciare concessioni edilizie e concessioni in sanatoria? Che valenza hanno gli atti “tecnici” e “amministrativi” adottati? Ed è possibile dare esito positivo a progetti edificatori di un geometra?
V.G. - CANICATTÌ
Poiché il potere organizzativo è prerogativa dell’amministrazione nella veste della parte politica cui spetta la decisione di individuare le articolazioni organizzative fondamentali per assicurare l’attuazione delle finalità di pubblico interesse (la cosiddetta “macro oganizzazione ”), e in quella degli organi preposti alla gestione che agiscono con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (realizzazione della cosiddetta “micro organizzazione”), e ciò in base all’articolo 5, commi 1 e 2 del Dlgs 165/2001, risulta in linea con i citati criteri l’attribuzione della direzione di un’unità organizzativa tecnica a un responsabile amministrativo con laurea non tecnica. Ciò che invece potrebbe costituire una vera e propria violazione di legge, con le conseguenze relative alla natura patologica (nullità, annullabilità) del provvedimento del relativo elaborato progettuale, sarebbe costituita dall’eventuale conferimento di incarichi per la redazione di progetti tecnici interni non rispettoso delle competenze proprie dei tecnici: geometri, ingegneri e architetti secondo la normativa vigente. In proposito, tuttavia, occorre dire che il tema della definizione delle competenze delle citate categorie professioniali ha subìto negli ultimi tempi una profonda rielaborazione. Tra le più recenti è quella prevista dall’articolo 24 del Codice degli appalti, nella parte che disciplina l’attività di progettazione sia interna che esterna alla Pa. Secondo quanto previsto dal correttivo (Dlgs 56/2017), i professionisti incaricati, oltre a dover essere abilitati all’esercizio della professione, devono essere «iscritti al relativo albo professionale», condizione molto innovativa e onerosa. Rimanendo nel campo delle distinzioni delle competenze professionali dei geometri in rapporto a ingegneri e architetti, occorre rilevare che le competenze previste dal Rd 274/1929 all’articolo 16 devono concernere «il progetto, direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili». Dove il concetto di “modestia” circa il progetto di costruzione da affidarsi ai geometri riguarda la presenza di cemento armato nella costruzione del manufatto, per cui occorre predisporre il relativo calcolo (e tale tipologia di calcolo non rientra nelle competenze del geometra). Ciò è emerso in occasione dell’applicazione del Dm 58/2017 sulla classificazione sismica degli edifici, ove si prevede che i professionisti abilitati ad asseverare la progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico devono essere in possesso «di una laurea in ingegneria o architettura secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328 e iscritti ai relativi Ordini di appartenenza». La disposizione, pertanto, esclude la possibilità di affidare l’incarico a un geometra.