Spese degli shed ripartite tra tutti se sono copertura
In un edificio a due piani (terreno e primo) di due proprietà distinte, e in origine di chiara destinazione produttiva, la copertura – che deve ritenersi comune ed è soggetta a rifacimento – è dotata di porzioni finestrate con parti apribili (Shed) direttamente funzionali solo al primo piano, che viene illuminato proprio da questi Shed. A chi competono i costi di rifacimento?
V.A. - RODANO
Sia le finestre che i lucernari sono di proprietà di chi possiede la porzione esclusiva o condominiale che gli stessi servono. Ad esempio, le finestre, sebbene facciano parte della facciata condominiale, devono ritenersi di pertinenza delle unità immobiliari in proprietà esclusiva, in quanto sono al servizio di queste ultime. Analogo discorso deve essere fatto per i lucernari che, sebbene si trovino sul tetto comune, hanno la funzione di garantire aria e luce ai sottotetti di proprietà esclusiva.
Nel caso di specie, però, si parla di porzioni finestrate con parti apribili (Shed), caratteristiche dell’originaria destinazione produttiva dell’edificio. In questo caso, sarà da verificare se queste porzioni svolgono oltre alla funzione di garantire il passaggio di luce e aria al sottotetto esclusivo, in particolare in riferimento alle parti apribili, anche la funzione di copertura per l’intero edificio, in particolare in riferimento alle parti fisse. Per queste ultime, le spese di rifacimento dovrebbero essere suddivise fra i condomini secondo i millesimi di proprietà.