Il Sole 24 Ore

Spese degli shed ripartite tra tutti se sono copertura

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In un edificio a due piani (terreno e primo) di due proprietà distinte, e in origine di chiara destinazio­ne produttiva, la copertura – che deve ritenersi comune ed è soggetta a rifaciment­o – è dotata di porzioni finestrate con parti apribili (Shed) direttamen­te funzionali solo al primo piano, che viene illuminato proprio da questi Shed. A chi competono i costi di rifaciment­o?

V.A. - RODANO

Sia le finestre che i lucernari sono di proprietà di chi possiede la porzione esclusiva o condominia­le che gli stessi servono. Ad esempio, le finestre, sebbene facciano parte della facciata condominia­le, devono ritenersi di pertinenza delle unità immobiliar­i in proprietà esclusiva, in quanto sono al servizio di queste ultime. Analogo discorso deve essere fatto per i lucernari che, sebbene si trovino sul tetto comune, hanno la funzione di garantire aria e luce ai sottotetti di proprietà esclusiva.

Nel caso di specie, però, si parla di porzioni finestrate con parti apribili (Shed), caratteris­tiche dell’originaria destinazio­ne produttiva dell’edificio. In questo caso, sarà da verificare se queste porzioni svolgono oltre alla funzione di garantire il passaggio di luce e aria al sottotetto esclusivo, in particolar­e in riferiment­o alle parti apribili, anche la funzione di copertura per l’intero edificio, in particolar­e in riferiment­o alle parti fisse. Per queste ultime, le spese di rifaciment­o dovrebbero essere suddivise fra i condomini secondo i millesimi di proprietà.

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