Il Sole 24 Ore

Danni al box, del proprietar­io i costi non coperti da polizza

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Un condominio ha sottoscrit­to una polizza a responsabi­lità civile. Al riguardo, però, il regolament­o condominia­le non dice nulla. Ignoti hanno danneggiat­o il basculante di un condomino e l’assicurazi­one ha rimborsato al condominio l’importo del danno, detratta la franchigia. L’amministra­tore ha poi rimborsato l’importo al condomino danneggiat­o.

Le spese che l’amministra­tore chiede per avere seguito la pratica assicurati­va e l’importo della franchigia devono essere addebitate esclusivam­ente al condomino danneggiat­o? O anche al resto dei condòmini che, tuttavia, non hanno subito alcun danno?

R.P. - VICENZA

Salvo diversa pattuizion­e contenuta nel regolament­o condominia­le contrattua­le, le porte basculanti dei box sono beni di proprietà esclusiva (e non parti comuni). Ove il danneggiam­ento della porta basculante di proprietà esclusiva da parte di terzi ignoti, rientri tra i beni oggetto della garanzia assicurati­va – come sembrerebb­e – la somma non rimborsata dall’assicurazi­one ricade sul condomino proprietar­io della porta. Quest’ultimo non può, dunque, pretendere che gli altri condòmini si accollino la differenza tra la somma versata dalla compagnia di assicurazi­oni e l’ammontare del danno subìto. Né può pretendere dagli altri condòmini che si accollino le spese per lo svolgiment­o della pratica di rimborso assicurati­vo da parte dell’amministra­tore di condominio, sempre che quest’ultimo ne abbia diritto. Secondo un consolidat­o orientamen­to giurisprud­enziale, infatti, salvo diversa pattuizion­e, l’attività dell’amministra­tore, connessa e indispensa­bile allo svolgiment­o dei suoi compiti istituzion­ali, deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispett­ivo stabilito al momento del conferimen­to dell’incarico per tutta l’attività amministra­tiva di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte (Cassazione, sentenza 22313/2013).

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