Danni al box, del proprietario i costi non coperti da polizza
Un condominio ha sottoscritto una polizza a responsabilità civile. Al riguardo, però, il regolamento condominiale non dice nulla. Ignoti hanno danneggiato il basculante di un condomino e l’assicurazione ha rimborsato al condominio l’importo del danno, detratta la franchigia. L’amministratore ha poi rimborsato l’importo al condomino danneggiato.
Le spese che l’amministratore chiede per avere seguito la pratica assicurativa e l’importo della franchigia devono essere addebitate esclusivamente al condomino danneggiato? O anche al resto dei condòmini che, tuttavia, non hanno subito alcun danno?
R.P. - VICENZA
Salvo diversa pattuizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, le porte basculanti dei box sono beni di proprietà esclusiva (e non parti comuni). Ove il danneggiamento della porta basculante di proprietà esclusiva da parte di terzi ignoti, rientri tra i beni oggetto della garanzia assicurativa – come sembrerebbe – la somma non rimborsata dall’assicurazione ricade sul condomino proprietario della porta. Quest’ultimo non può, dunque, pretendere che gli altri condòmini si accollino la differenza tra la somma versata dalla compagnia di assicurazioni e l’ammontare del danno subìto. Né può pretendere dagli altri condòmini che si accollino le spese per lo svolgimento della pratica di rimborso assicurativo da parte dell’amministratore di condominio, sempre che quest’ultimo ne abbia diritto. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, salvo diversa pattuizione, l’attività dell’amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte (Cassazione, sentenza 22313/2013).