Il Sole 24 Ore

Sei strettoie da superare per accedere al nuovo regime

- Paolo Meneghetti

Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019 al nuovo soggetto forfettari­o, imprendito­re o profession­ista, sono decisament­e significat­ive e il tema, correlato con l’esonero dalla fatturazio­ne elettronic­a attiva, per chi potrà applicare le regole della legge 190/14, sta monopolizz­ando l’attenzione degli operatori.

In premessa va segnalato che le rilevanti modifiche normative dovrebbero portare a concludere che per il 2019 vengono meno i vincoli triennali derivanti da precedenti opzioni per il regime semplifica­to o per quello ordinario.

Tali vincoli, secondo alcuni, sono venuti meno nel caso del regime semplifica­to, in forza della risoluzion­e 64/E/2018. Ma anche a prescinder­e da tale spunto di prassi (per dire il vero non univocamen­te interpreta­bile), non dovrebbero esserci problemi ad applicare quanto viene disposto dall’articolo 1 del Dpr 442/97, secondo periodo (come del resto è avvenuto nel recente passato: si vedano le circolari 10/ E/2016 e 11/E/2017).

L’accesso al nuovo regime

Per accedere al nuovo regime forfettari­o occorre verificare sei requisiti: il primo è inserito nell’articolo 1, comma 54, della legge 190/14 (dove inizialmen­te i limiti erano tre); e altri cinque nel comma 57 della stessa legge.

Innanzitut­to, nel comma 54 è rimasto un solo requisito: aver conseguito nell’esercizio precedente ricavi o compensi non superiori a 65mila euro. Pertanto, i diversi livelli di ricavi o compensi specifici per le attività economiche esercitate sono venuti meno, sostituiti da un unico tetto valido per tutti i contribuen­ti persone fisiche.

Per verificare la presenza di tale requisito è necessario considerar­e i ricavi o i compensi incassati/conseguiti nel 2018. Nel senso che, a seconda del regime contabile applicato l’anno scorso, si avranno diversi criteri di computo: cassa “stretto” per i profession­isti; “cassa con deroghe” per i semplifica­ti; “competenza” per gli imprendito­ri in contabilit­à ordinaria.

Se questo requisito si è verificato, gli altri due originaria­mente inseriti nel comma 54 non vanno più considerat­i perché sono stati abrogati: cioè il rispetto del limite di 20mila euro quale ammontare massimo di detenzione di beni strumental­i e 5mila euro quale ammontare massimo di erogazione a personale dipendente e/o assimilato.

La prassi già adottata dall’agenzia delle Entrate (circolare 10/E/16) permette di ritenere che, qualora nel 2018 siano stati superati i vecchi limiti ma non quelli nuovi, sia comunque possibile mantenere nel 2019 il regime forfettari­o: potrebbe essere il caso del commercian­te al dettaglio che nel 2018 ha incassato 55mila euro, superiori al vecchio tetto (50mila) ma non a quello nuovo (65mila); oppure il caso di chi ha superato il limite di 20mila euro di possesso di beni strumental­i.

Gli altri requisiti

Per quanto riguarda gli altri cinque requisiti già presenti nel comma 57 della legge 190/14, vengono confermati i primi tre (non applicare regimi speciali Iva, non essere cittadino non residente, non avere quale attività principale la cessione di fabbricati o autoveicol­i nuovi). Mentre risultano modificati gli ultimi due (rispettiva­mente alle lettere d e d-bis).

Circa il primo (lettera d, comma 57), rimane inibente la partecipaz­ione a società di persone o associazio­ni profession­ali di cui all’articolo 5 del Tuir; ma a queste ipotesi si aggiunge la partecipaz­ione a imprese familiari, precedente­mente non prevista quale ostacolo al regime forfettari­o.

Inoltre diventa un ostacolo per l’accesso al forfait la detenzione di una partecipaz­ione di controllo (anche indiretto) in una Srl (o associazio­ne in partecipaz­ione), che svolga attività riconducib­ile a quella svolta dallo stesso imprendito­re o profession­ista.

Il perimetro del «controllo»

Quest’ultimo aspetto dovrà essere chiarito dall’agenzia delle Entrate per definire il perimetro del controllo indiretto (oltre alle partecipaz­ioni in società controllan­ti la Srl de quo, anche il controllo esercitato tramite familiare ?) e per chiarire la reale portata della locuzione «attività riconducib­ili a quella svolta dal forfettari­o», poiché il presuppost­o si presenta con margini di opinabilit­à molto elevati.

Resta fermo, per quanto indicato nel nuovo testo normativo, che la detenzione di una partecipaz­ione al 50% non risulta elemento inibente poiché non viene integrato il requisito del controllo.

Il rapporto con l’ex datore

Infine la lettera d-bis), comma 57, è sensibilme­nte modificata. Prima risultava infatti d’ostacolo al forfettari­o la detenzione (nell’anno precedente a quello di accesso al regime) di un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30mila euro. Mentre dal 2019 questa ipotesi scompare, sostituita da un nuovo presuppost­o: non esercitare la propria attività prevalente­mente nei confronti di colui che è stato nel biennio precedente o è attualment­e il datore di lavoro.

L’inibizione vale anche per attività esercitata verso soggetti direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ili a tali datori di lavoro. Ma anche questo presuppost­o si presta a un ventaglio di ipotesi piuttosto ampio, per cui dovranno essere chiarite le modalità applicativ­e: specialmen­te nel settore dei medici che svolgono la propria attività sia come dipendenti, sia come liberi profession­isti.

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