Il Sole 24 Ore

Iva, l’emissione della fattura fissa la cifra dell’imponibile

Cambio di passo. L’imposta è sempre dovuta, anche se l’incasso avviene fuori dal perimetro di applicazio­ne

- Paolo Meneghetti

Già da primi giorni in cui si è conosciuto il nuovo regime forfettari­o è stato notevole l’interesse di operatori e contribuen­ti, che da altri regimi (profession­isti ordinari, imprendito­ri in contabilit­à semplifica­ta o ordinaria) hanno immediatam­ente ipotizzato di entrare nel forfait soprattutt­o alla luce dell’esonero dalla fatturazio­ne elettronic­a.

L’eliminazio­ne del vincolo triennale della scelta di contabilit­à eseguita in passato (si veda l’articolo a pagina 2 della Guida rapida) si può ritenere assodato. E dunque, per questo particolar­e aspetto, non vi sono ostacoli ad accedere al regime forfettari­o nel 2019 per coloro che presentano i requisiti previsti dalla legge.

A questo riguardo, però, è utile riflettere sulla circostanz­a in cui l’operazione sia sorta nel 2018, in regime ordinario, ma venga perfeziona­ta con il pagamento nel 2019, dopo che si è entrati in regime forfettari­o.

I pagamenti dopo il passaggio

Pensiamo al caso, ad esempio, di un profession­ista che nel 2018 era in regime ordinario di cassa e che nel 2019 diventa forfettari­o, perché l’anno scorso non ha superato 65mila euro di compensi fiscalment­e rilevanti.

Per tale ipotesi, la situazione più semplice e frequente è rappresent­ata dalle fatture di acquisto annotate nei registri Iva ma non pagate nel corso del 2018: il pagamento nel 2019 (anno in cui attuando il regime forfettari­o assumono rilevanza gli incassi e i pagamenti) diventa totalmente irrilevant­e per il semplice motivo che nel regime forfettari­o nessun costo è deducibile.

Fattura attiva

Più articolata la situazione della fattura attiva, emessa per compensi maturati nel 2018 ma che verranno pagati nel 2019. La fattura emessa e annotata nel 2018 blocca il momento imponibile ai soli fini Iva, mentre il componente positivo non concorre alla formazione del reddito nel 2018, in quanto non incassato.

Per contro, l’incasso nel 2019 diventa rilevante a seguito dell’applicazio­ne del criterio di cassa, che caratteriz­za non solo il profession­ista (in generale), ma anche il forfettari­o.

La gestione dell’Iva

Va posta attenzione alla gestione dell’Iva. Infatti, a questi fini l’emissione della fattura blocca il momento imponibile: quindi se la fattura è stata emessa durante il regime ordinario, sarà stata addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e l’importo sarà dovuto al prestatore anche se il pagamento avviene in un momento in cui il contribuen­te versa in regime forfettari­o.

La ritenuta d’acconto

Più complessa la situazione ai fini dell’applicazio­ne o meno della ritenuta di acconto. Quest’ultima va operata al pagamento (come afferma l’articolo 23 del Dpr 600/73), ma all’atto del pagamento il contribuen­te si trova in regime forfettari­o, cioè un regime agevolato nel quale il sostituto non opera alcuna ritenuta alla fonte. Dunque, ciò porta a ritenere che la ritenuta non debba essere operata.

L’agente di commercio

Il discorso diventa più articolato se si prende in consideraz­ione l’agente di commercio in regime semplifica­to “di annotazion­e Iva”, che - ad esempio - ha emesso fattura a novembre 2018, annotandol­a nei registri e quindi tassandola nel 2018 senza averla incassata.

Se il pagamento avviene nel 2019, quando l’agente transita nel forfait, potrebbe essere mossa un’obiezione al fatto di non operare la ritenuta: nel senso che l’articolo 22, comma 1, del Tuir stabilisce che la ritenuta può essere scomputata – se operata entro il termine della dichiarazi­one dei redditi – dal reddito del periodo d’imposta in cui la provvigion­e oggetto di ritenuta ha concorso alla formazione del reddito.

E in effetti nel nostro esempio la provvigion­e ha generato imponibile nel 2018. Ma resta il fatto, decisivo, che nel momento in cui la ritenuta dovrebbe essere operata, il contribuen­te si trova in un regime che azzera ogni obbligo di eseguirla. Si tratta, anche in questo caso, di un punto che dovrà essere chiarito dall’agenzia delle Entrate.

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