CONTRADDITTORIO DA POTENZIARE
Torna all’attenzione della Corte costituzionale il tema cruciale del diritto al contraddittorio e della sua piena applicazione nel procedimento di accertamento. Infatti, l’ordinanza della Ctp di Siracusa dello scorso 26 marzo, da poco pubblicata in Gazzetta ufficiale (Serie Speciale n. 48 del 5 dicembre 2018), sottopone allo scrutinio di costituzionalità le norme sull’accertamento (articoli 32,39, 42 Dpr 600/73) nella parte in cui non prevedono l’instaurazione di alcun contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso, unitamente all’articolo 12, comma 7,legge 212/2000, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con cui si concludono le operazioni di accertamento e di disporre di un termine di 60 giorni per controdeduzioni, limitatamente all’ipotesi in cui l’amministrazione abbia effettuato un accesso, un’ispezione o verifica nei locali destinati all’attività del contribuente.
Il parametro costituzionale, che il giudice remittente ipotizza violato, è l’articolo 117, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali, quale l’obbligo assunto con l’adesione alla Cedu (ratificata con legge 848/55); a ciò si aggiunge il contrasto con gli articoli 3, 24, 53, 111 e 117 Costituzione. L’assenza di alcun contraddittorio nella fase immediatamente precedente l’adozione dell’avviso di accertamento viola, ad avviso del giudici siracusani:
sia l’articolo 1 Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo dell’irragionevole compressione dei beni privati al di fuori del canone di proporzionalità; sia l’articolo 6 della Convenzione per la conseguente compromissione della posizione del contribuente non solo nella fase procedimentale, ma anche nella successiva fase processuale, posticipando il contraddittorio nella fase processuale e così determinando un irragionevole ampliamento dei tempi di durata del processo;
sia gli articoli 3, 24, 53, 111 e 117 Costituzione, atteso che il contraddittorio amministrativo è posto a garanzia del diritto di difesa, dell’almeno tendenziale collocazione delle parti processuali in «condizioni di parità», in modo che il processo risulti giusto e non dilati i suoi tempi in modo ingiustificabile, con inevitabile spostamento in sede giurisdizionale del contraddittorio.
L’ordinanza in esame, con puntualità metodologica ed esaustività sostanziale, svolge un inquadramento lucido e ben informato sul principio del contraddittorio, il quale assume rilevanza sostanziale e processuale. Deve perciò essere anticipato nella sede appropriata del procedimento amministrativo.
Solo la carenza di una logica normativa complessiva rende possibile un vuoto di disciplina normativa così grave, rispetto al quale certamente il legislatore deve essere richiamato alla sua funzione essenziale di normare in coerenza con i parametri costituzionali. Nel caso di specie è certamente ammissibile e appare fondata la richiesta di una pronuncia additiva della Corte, come richiesto dalla Ctp di Siracusa.
L’esigenza indifferibile, che non ammette tentennamenti da parte del legislatore, è di normare. La tutela immediata del contribuente, con la piena valorizzazione dell’immediata precettività dei principi costituzionali e loro attuazione nelle leggi ordinarie, non può attendere.
In altre parte, prima di invocare la responsabilizzazione dei giudici, occorre richiamare la centralità della responsabilità del legislatore, auspicando un intervento immediato sul punto a rimuovere discussioni che ormai si consolidano nel diritto vivente, ma rimangono nel limbo del diritto ancora da formulare, il che non è proprio una garanzia per il contribuente, neppure nell’auspicio di una pronuncia additiva della Corte.
La forte riaffermazione del diritto al contraddittorio come principio immanente dell’ordinamento, di recente ripreso anche dai giudici di merito (Ctr Milano, 4400/2018), è del resto percorso coerente con la recente pronuncia (152 / 2018), con la quale la Corte costituzionale ha ribadito che l’interlocuzione preventiva con il contribuente è essenziale quando la verifica amministrativa non ha contenuti esclusivamente cartolari, ma è caratterizzata da margini interpretativi (in tal senso anche gli articoli 6 e 10 dello Statuto).
La partecipazione del contribuente alla funzione impositiva, quale soggetto – per così dire – attivo in senso sostanziale, è pietra miliare dell’ordinamento democratico, il quale non può fare a meno di un legislatore efficiente e attento all’attuazione e al rispetto della Carta costituzionale. Con l’ordinanza della Ctp di Siracusa, si riafferma implicito, ma urgente, il richiamo al legislatore ad una chiara presa di posizione che sancisca la necessità del contraddittorio a pena di nullità di tutti gli atti impositivi.