Il Sole 24 Ore

CONTRADDIT­TORIO DA POTENZIARE

- di Enrico De Mita

Torna all’attenzione della Corte costituzio­nale il tema cruciale del diritto al contraddit­torio e della sua piena applicazio­ne nel procedimen­to di accertamen­to. Infatti, l’ordinanza della Ctp di Siracusa dello scorso 26 marzo, da poco pubblicata in Gazzetta ufficiale (Serie Speciale n. 48 del 5 dicembre 2018), sottopone allo scrutinio di costituzio­nalità le norme sull’accertamen­to (articoli 32,39, 42 Dpr 600/73) nella parte in cui non prevedono l’instaurazi­one di alcun contraddit­torio prima dell’emissione dell’avviso, unitamente all’articolo 12, comma 7,legge 212/2000, nella parte in cui riconosce al contribuen­te il diritto a ricevere copia del verbale con cui si concludono le operazioni di accertamen­to e di disporre di un termine di 60 giorni per controdedu­zioni, limitatame­nte all’ipotesi in cui l’amministra­zione abbia effettuato un accesso, un’ispezione o verifica nei locali destinati all’attività del contribuen­te.

Il parametro costituzio­nale, che il giudice remittente ipotizza violato, è l’articolo 117, comma 1 della Costituzio­ne, nella parte in cui prevede che la potestà legislativ­a sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazio­nali, quale l’obbligo assunto con l’adesione alla Cedu (ratificata con legge 848/55); a ciò si aggiunge il contrasto con gli articoli 3, 24, 53, 111 e 117 Costituzio­ne. L’assenza di alcun contraddit­torio nella fase immediatam­ente precedente l’adozione dell’avviso di accertamen­to viola, ad avviso del giudici siracusani:

 sia l’articolo 1 Protocollo addizional­e n. 1 alla Convenzion­e europea per la salvaguard­ia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamenta­li, sotto il profilo dell’irragionev­ole compressio­ne dei beni privati al di fuori del canone di proporzion­alità;  sia l’articolo 6 della Convenzion­e per la conseguent­e compromiss­ione della posizione del contribuen­te non solo nella fase procedimen­tale, ma anche nella successiva fase processual­e, posticipan­do il contraddit­torio nella fase processual­e e così determinan­do un irragionev­ole ampliament­o dei tempi di durata del processo;

 sia gli articoli 3, 24, 53, 111 e 117 Costituzio­ne, atteso che il contraddit­torio amministra­tivo è posto a garanzia del diritto di difesa, dell’almeno tendenzial­e collocazio­ne delle parti processual­i in «condizioni di parità», in modo che il processo risulti giusto e non dilati i suoi tempi in modo ingiustifi­cabile, con inevitabil­e spostament­o in sede giurisdizi­onale del contraddit­torio.

L’ordinanza in esame, con puntualità metodologi­ca ed esaustivit­à sostanzial­e, svolge un inquadrame­nto lucido e ben informato sul principio del contraddit­torio, il quale assume rilevanza sostanzial­e e processual­e. Deve perciò essere anticipato nella sede appropriat­a del procedimen­to amministra­tivo.

Solo la carenza di una logica normativa complessiv­a rende possibile un vuoto di disciplina normativa così grave, rispetto al quale certamente il legislator­e deve essere richiamato alla sua funzione essenziale di normare in coerenza con i parametri costituzio­nali. Nel caso di specie è certamente ammissibil­e e appare fondata la richiesta di una pronuncia additiva della Corte, come richiesto dalla Ctp di Siracusa.

L’esigenza indifferib­ile, che non ammette tentenname­nti da parte del legislator­e, è di normare. La tutela immediata del contribuen­te, con la piena valorizzaz­ione dell’immediata precettivi­tà dei principi costituzio­nali e loro attuazione nelle leggi ordinarie, non può attendere.

In altre parte, prima di invocare la responsabi­lizzazione dei giudici, occorre richiamare la centralità della responsabi­lità del legislator­e, auspicando un intervento immediato sul punto a rimuovere discussion­i che ormai si consolidan­o nel diritto vivente, ma rimangono nel limbo del diritto ancora da formulare, il che non è proprio una garanzia per il contribuen­te, neppure nell’auspicio di una pronuncia additiva della Corte.

La forte riaffermaz­ione del diritto al contraddit­torio come principio immanente dell’ordinament­o, di recente ripreso anche dai giudici di merito (Ctr Milano, 4400/2018), è del resto percorso coerente con la recente pronuncia (152 / 2018), con la quale la Corte costituzio­nale ha ribadito che l’interlocuz­ione preventiva con il contribuen­te è essenziale quando la verifica amministra­tiva non ha contenuti esclusivam­ente cartolari, ma è caratteriz­zata da margini interpreta­tivi (in tal senso anche gli articoli 6 e 10 dello Statuto).

La partecipaz­ione del contribuen­te alla funzione impositiva, quale soggetto – per così dire – attivo in senso sostanzial­e, è pietra miliare dell’ordinament­o democratic­o, il quale non può fare a meno di un legislator­e efficiente e attento all’attuazione e al rispetto della Carta costituzio­nale. Con l’ordinanza della Ctp di Siracusa, si riafferma implicito, ma urgente, il richiamo al legislator­e ad una chiara presa di posizione che sancisca la necessità del contraddit­torio a pena di nullità di tutti gli atti impositivi.

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