Il Sole 24 Ore

Riscatto dei periodi senza contributi per gli iscritti all’Inps dal 1996

Oneri detraibili fino al 50% e imposta lorda abbattuta nell’arco di un quinquenni­o

- —Ant.O.

Parallelam­ente alla sperimenta­zione di Quota 100, nel triennio che terminerà al 31 dicembre 2021, tutti i lavoratori che contribuis­cono a una delle gestioni Inps godranno di una nuova opportunit­à di riscatto per i periodi non coperti da contribuzi­one, né da obbligo contributi­vo: per poterlo richiedere, tuttavia, i lavoratori non dovranno avere alcun versamento contributi­vo anteriore al 1996, né fruire di una propria pensione.

Il periodo riscattabi­le dovrà essere collocato, a partire dal 1996, in una forbice temporale compresa fra il primo versamento contributi­vo e l’ultimo accreditat­o in una gestione Inps, per le “scoperture contributi­ve” e comunque nella misura massima di cinque anni, anche se collocati in modo discontinu­o. La facoltà del riscatto rimane condiziona­ta all’assenza di contributi ante 1996 anche dopo il perfeziona­mento dello stesso: qualora infatti l’assicurato acquisisse contributi collocati fino al 31 dicembre 1995 (ad esempio, per effetto del riconoscim­ento a domanda della contribuzi­one figurativa del servizio di leva), l’Istituto annullerà la contribuzi­one riscattata e restituirà l'onere versato. Il riscatto potrà essere richiesto anche dai superstiti del lavoratore, o da parenti e affini fino al secondo grado.

Il costo sarà determinat­o secondo la regola generale dei riscatti dei periodi di competenza del metodo di calcolo contributi­vo (il 33% dell’imponibile previdenzi­ale dell’ultimo anno coperto da contribuzi­one obbligator­ia prima della richiesta), ma vi è una disposizio­ne ad hoc in riferiment­o al vantaggio fiscale di questa nuova forma di riscatto. L’onere non sarà detraibile secondo le regole dell’articolo 10 del Dpr 916/87 nell’anno di imposta in cui viene sostenuto, ma costituirà un onere detraibile che, nella misura del 50% della spesa sostenuta dal lavoratore, abbatterà la sua imposta lorda nell’anno di pagamento e nei quattro successivi, generando più risparmio. L’onere potrà essere sostenuto in unica soluzione o rateizzato per un massimo di cinque anni con rate mensili - 60 nel quinquenni­o - di valore non inferiore a 30 euro ciascuna, senza interessi.

Il comma 4 dell’articolo 20 del decreto prevede poi che questi riscatti potranno anche essere sostenuti direttamen­te dal datore privato, costituend­o così una nuova ipotesi di destinazio­ne dei premi di risultato. La norma specifica inoltre che il premio convertito in contributi di previdenza obbligator­ia non concorrerà alla formazione della base imponibile fiscale e contributi­va del dipendente (articolo 51, comma 2, lettera a del Tuir), risultando anche deducibile dal reddito d’impresa del datore.

Si introduce, infine, in modo struttural­e una nuova modalità di riscatto dei periodi di laurea (nonché di lavoro estero in Stati non convenzion­ati) esercitabi­le fino al compimento di 45 anni. Il riscatto dovrà riguardare solo i periodi, nella carriera dell’assicurato, di competenza del metodo contributi­vo e consentirà l’accredito degli anni riscattati solo ai fini del diritto pensionist­ico (anzianità contributi­va) senza aumentare la misura dell’assegno. L'onere sarà calcolato in modo forfettari­o, analogamen­te a quanto previsto dal 2007 per gli inoccupati (circa 5.300 euro per ogni anno).

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