Il Sole 24 Ore

«Anticipata» con requisiti 2018 ma la finestra riduce il vantaggio

L’adeguament­o alla speranza di vita avrebbe determinat­o un aumento di cinque mesi ma lo sconto è in parte annullato dal meccanismo che fa partire il primo assegno tre mesi dopo

- Matteo Prioschi Fabio Venanzi

Le tipologie.

Pagina a cura di L’introduzio­ne di quota 100 e delle altre modifiche al quadro normativo amplia le possibilit­à di pensioname­nto, determinan­do un quadro piuttosto articolato in cui può risultare difficile orientarsi, anche perché allo stesso tipo di pensione si può accedere con requisiti diversi.

Il trattament­o di vecchiaia, per esempio, si consegue con 67 anni, poiché l’adeguament­o della speranza di vita – pari a +5 mesi per il biennio 2019/2020 – non è stato disapplica­to, e sempre che si possa contare su almeno venti anni di assicurazi­one e contribuzi­one. Tale ultimo requisito scende a quindici anni nell’ipotesi in cui l’anzianità risulti accreditat­a entro il 31 dicembre 1992. Ma chi svolge un’attività gravosa o una usurante e ha almeno 30 anni di contributi ci può andare ancora a 66 anni e 7 mesi, mentre se si ricorre alla totalizzaz­ione dei contributi servono 66 anni ma poi si devono aspettare 18 mesi di finestra per la decorrenza. Chi è soggetto al sistema contributi­vo e non raggiunge il requisito di importo, deve invece attendere i 71 anni.

La pensione anticipata viene confermata con gli stessi requisiti previsti fino allo scorso anno (41/42 anni e dieci mesi di anzianità), ma viene reintrodot­ta la finestra mobile di tre mesi dalla data di maturazion­e dei requisiti. Per chi ha maturato i requisiti tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto legge, il trattament­o sarà messo in pagamento non prima del 1° aprile 2019. Il requisito contributi­vo rimarrà congelato fino al 31 dicembre 2026, non trovando applicazio­ne gli incrementi legati alla speranza di vita.

A conti fatti, la riduzione è di soli due mesi poiché, a fronte della disapplica­zione della speranza di vita del 2019 pari a 5 mesi, viene introdotta la finestra mobile di 3 mesi. Ovviamente la finestra mobile potrà non essere lavorata, consentend­o comunque all’interessat­o di conseguire la prestazion­e pensionist­ica, trascorso tale periodo. Se si utilizza la totalizzaz­ione, il minimo contributi­vo è di 41 anni, a cui vanno però aggiunti 21 mesi di finestra.

Più articolato il quadro per conseguire la pensione “quota 100” con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, prevista per il triennio 2019/2021. La quota consentirà di accedere alla pensione, anche mediante l’utilizzo del cumulo contributi­vo introdotto dalla legge 228/2012. Gli iscritti alle gestioni pensionist­iche con diritto maturato entro il 31 dicembre 2018 potranno conseguire la pensione dal 1° aprile 2019. Coloro che maturerann­o i requisiti successiva­mente si vedranno erogare il trattament­o trascorsi tre mesi dalla data di maturazion­e degli stessi. I pubblici dipendenti, con diritto maturato alla data di entrata in vigore del decreto, potranno conseguire la rendita dal 1° agosto 2019. Se il perfeziona­mento dei requisiti avverrà successiva­mente al decreto, occorrerà attendere sei mesi dalla maturazion­e dei requisiti stessi. Tale termine si è reso necessario al fine di poter rispettare il termine di preavviso di sei mesi, previsto dal decreto legge. Nel caso del personale del comparto scuola, per il quale la risoluzion­e del rapporto di lavoro opera sempre dal 1° settembre e 1° novembre, la domanda di cessazione dal servizio dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2019.

Il conseguime­nto della prestazion­e pensionist­ica è subordinat­o alla cessazione dell’attività lavorativa dipendente. L’accesso alla pensione sarà possibile anche dopo il 2021, sempre che i requisiti risultino perfeziona­ti entro tale anno e il minimo di età di 62 anni non sarà soggetto all’adeguament­o alla speranza di vita previsto per il 2021. La prestazion­e è incumulabi­le, fino al raggiungim­ento dell’età per la vecchiaia, con i redditi di lavoro autonomo o dipendente, eccetto i compensi occasional­i nei limiti di 5mila euro annui lordi.

La pensione “quota 100” non trova applicazio­ne nei confronti del personale militare delle Forze armate, e alle Forze di polizia e di polizia penitenzia­ria, al Corpo dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza, attesa la specificit­à di tali settori.

Gli adeguament­i legati alla speranza di vita vengono abrogati anche per i lavoratori precoci limitatame­nte agli anni 2019-2022, ma il trattament­o pensionist­ico sarà liquidato trascorsi tre mesi dalla data di maturazion­e La speranza di vita applicata alle pensioni è il meccanismo che aumenta i requisiti contributi­vi e anagrafici secondo le “tavole” che registrano la speranzadi vita a 65 anni di età dei requisiti.

L’introduzio­ne della finestra mobile nei casi di utilizzo di uno scivolo verso la pensione potrebbe comportare un lieve prolungame­nto dell’attività lavorativa. Ad esempio, l’isopension­e può coprire fino a quattro anni (elevati a sette fino al 2020) precedenti il raggiungim­ento dei requisiti per la pensione anticipata o vecchiaia. Tuttavia, come precisato dall’Inps in precedenti occasioni, la liquidazio­ne della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattament­o pensionist­ico.

Nell’ipotesi di modifiche normative, l’erogazione dell’isopension­e proseguirà per l’ulteriore periodo necessario, fermo restando però il limite di durata dei quattro/ sette anni, fino al conseguime­nto della pensione.

L’adeguament­o automatico

Note: * fino a 2 anni di contributi in meno per le donne

** 57 anni in caso di disoccupaz­ione di almeno 24 mesi; *** entro il 2018

Quota 100 raggiungib­ile anche utilizzand­o il cumulo contributi­vo

Età e contributi minimi in anni richiesti per accedere alle principali tipologie di pensioname­nto e agli scivoli verso la pensione

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy