Il Sole 24 Ore

Immobili rurali anche in terreni di superficie ridotta

La risposta delle Entrate sui beni strumental­i per le aziende agricole La congruità dell’area va valutata in base alle coltivazio­ni

- Gian Paolo Tosoni

L’Agenzia chiarisce come attribuire il requisito della ruralità agli immobili agricoli di tipo strumental­e.

I fabbricati rurali strumental­i devono essere asserviti a una determinat­a superficie di terreno (con qualche eccezione, come ad esempio le serre o gli allevament­i).

Il principio viene affermato in una risposta fornita dall’agenzia delle Entrate a una nota del Comune di Palagiano, in provincia di Taranto, su un quesito del presidente del consiglio comunale Francesco Carucci.

L’interpreta­zione resa dall’agenzia delle Entrate è di buonsenso, anche se non trova un riscontro letterale nella norma di legge. In effetti, la strumental­ità di un fabbricato rurale è indubbiame­nte collegata con il terreno, in quanto diversamen­te non sarebbe al servizio di un’attività agricola.

L’entità della superficie del terreno, di per sé, non è però determinan­te, in quanto dipende dal tipo di coltivazio­ne; infatti, in presenza di una coltura intensiva (ortaggi) anche una modesta superficie giustifica la presenza di una costruzion­e rurale destinata al ricovero delle attrezzatu­re e dei prodotti agricoli. Al contrario, una coltivazio­ne estensiva (cereali) necessiter­ebbe di una superficie ampia per giustifica­re un fabbricato strumental­e.

Ovviamente, nei casi in cui il fabbricato è esso stesso oggetto di produzione agricola, come ad esempio una serra o le costruzion­i per il ricovero di animali, la ruralità è fuori discussion­e, indipenden­temente dalla presenza di terreni agricoli asserviti. Relativame­nte agli allevament­i di animali, è la stessa nota dell’Agenzia che conferma la ruralità, a prescinder­e dal terreno.

La questione non è per la verità di semplice soluzione, in quanto non aiuta il dato normativo, né la risoluzion­e dell’Agenzia è convincent­e. In base all’articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 557/1993, si definiscon­o rurali strumental­i i fabbricati destinati allo svolgiment­o delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Come si può notare, la norma non fa alcun riferiment­o ai terreni che siano ad essi asserviti.

Sempre la stessa disposizio­ne afferma che sono rurali i fabbricati strumental­i delle cooperativ­e agricole destinati alla manipolazi­one e trasformaz­ione dei prodotti conferiti dai soci. Fabbricati che, per loro natura, non sono asserviti al terreno perché i fondi agricoli sono posseduti dai soci.

Oggi la norma non lo dice ed è fuori dubbio che non è agevole, talvolta, classifica­re come rurale un fabbricato in presenza di una superficie modesta di terreno, qualora la costruzion­e non sia proporzion­ale alla produzione agricola.

In ogni caso in base alla normativa più recente è decisiva la classifica­zione catastale ed, ove il fabbricato sia iscritto nella categoria D10, la ruralità dovrebbe essere fuori discussion­e.

L’incertezza si coglie anche nella risoluzion­e dell’Agenzia, la quale afferma che la ruralità sussiste qualora il terreno sia asservito ad una superficie di 10mila mq, ma si ricorda che questo requisito è previsto dalla norma citata soltanto per i fabbricati abitativi e non anche per quelli strumental­i.

In sostanza, l’agenzia delle Entrate mette il dito nella piaga e, con buonsenso, dice che il fabbricato rurale deve essere asservito a del terreno, sebbene il principio non sia letteralme­nte contenuto nella norma di legge (in nota viene richiamata la normativa sul catasto del 1939).

In conclusion­e, in via meramente interpreta­tiva occorre verificare caso per caso al fine di stabilire se la produzione agricola del terreno sia sufficient­e a giustifica­re la strumental­ità della costruzion­e rurale.

La risoluzion­e fornisce, inoltre, delle altre interpreta­zioni quali, ad esempio, che la natura di fabbricato rurale non è attribuita tanto dal soggetto proprietar­io dell’immobile ma dal suo utilizzato­re, ad esempio, l’affittuari­o. Tuttavia, in presenza di autocertif­icazione, presentata all’agenzia del Territorio per il riconoscim­ento del requisito di ruralità, l’Agenzia precisa che tale procedura è riservata al proprietar­io del fabbricato rurale o dal titolare di altro diritto reale; costui, se l’immobile risulta affittato, dovrà ottenere una certificaz­ione dall’affittuari­o attestante la destinazio­ne dell’immobile allo svolgiment­o di attività agricola.

Particolar­mente severa, infine, la posizione dell’Agenzia in assenza del titolo in base al quale un soggetto conduttore del fabbricato non sia il proprietar­io. Infatti, alla domanda se per il contratto di comodato sia obbligator­ia, la registrazi­one l’Agenzia ribadisce che tale formalità è dovuta per avere certezza del soggetto conduttore e della data degli effetti dell’utilizzo del bene.

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